Cassazione Civile, Ordinanza n. 01869/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia, verificata sulla base della domanda depositata, dell'attestazione di ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate e della prova del pagamento in unica soluzione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo che le spese di lite restassero a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia tra amministrazione finanziaria e società contribuente era pendente in Cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania. Nel corso del giudizio la società ha depositato memoria per rappresentare di avere presentato, in data 29 maggio 2019, istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, con pagamento in unica soluzione mediante F24 dello stesso giorno per euro 3.781,50. È stata prodotta la domanda con attestazione di ricezione dell'Agenzia delle entrate e la prova del pagamento; su tale base è stata chiesta la declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
istanza di definizione agevolata della controversia
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, corredata dal pagamento previsto e dalla relativa attestazione, determina l'estinzione del giudizio pendente.
convertito con modificazioni
La disciplina della definizione agevolata è stata applicata nella versione risultante dalla legge di conversione.
Massime di principio
- Quando nel corso del giudizio venga provata l'adesione alla definizione agevolata della lite fiscale prevista dalla normativa speciale, il processo va dichiarato estinto.
- Ai fini della declaratoria di estinzione è necessario che risultino la presentazione dell'istanza, la sua ricezione da parte dell'amministrazione e l'avvenuto pagamento previsto dalla procedura agevolata.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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