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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01869/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia, verificata sulla base della domanda depositata, dell'attestazione di ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate e della prova del pagamento in unica soluzione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo che le spese di lite restassero a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia tra amministrazione finanziaria e società contribuente era pendente in Cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania. Nel corso del giudizio la società ha depositato memoria per rappresentare di avere presentato, in data 29 maggio 2019, istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, con pagamento in unica soluzione mediante F24 dello stesso giorno per euro 3.781,50. È stata prodotta la domanda con attestazione di ricezione dell'Agenzia delle entrate e la prova del pagamento; su tale base è stata chiesta la declaratoria di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. 119/2018

    istanza di definizione agevolata della controversia

    La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, corredata dal pagamento previsto e dalla relativa attestazione, determina l'estinzione del giudizio pendente.

  • L. 136/2018

    convertito con modificazioni

    La disciplina della definizione agevolata è stata applicata nella versione risultante dalla legge di conversione.

Massime di principio

  • Quando nel corso del giudizio venga provata l'adesione alla definizione agevolata della lite fiscale prevista dalla normativa speciale, il processo va dichiarato estinto.
  • Ai fini della declaratoria di estinzione è necessario che risultino la presentazione dell'istanza, la sua ricezione da parte dell'amministrazione e l'avvenuto pagamento previsto dalla procedura agevolata.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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