Cassazione Penale, Sentenza n. 5626/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione. La ricorrente censura la valutazione della Corte territoriale secondo cui la convivenza con il defunto MARI Mauro non avrebbe determinato una confusione patrimoniale, contesta l'elemento soggettivo e oggettivo del reato di appropriazione indebita (mancanza di condotta positiva oltre alla mera ritenzione, e assenza di ingiusto profitto), e, in via subordinata, deduce la lesione dei diritti di difesa per una presunta riduzione immotivata dei testi disposta con ordinanza del Tribunale del 15/02/2011
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure meramente reiterative e manifestamente infondate, confermando la ricostruzione del giudice di merito secondo cui non vi fu confusione patrimoniale tra la convivente e il defunto, che i beni dovevano trasferirsi per successione a favore della figlia MARI Alessandra, e che la mancata restituzione delle chiavi (nonostante richieste e raccomandate, con riconsegna avvenuta solo in esecuzione di decreto di perquisizione) integra l'elemento dell'appropriazione indebita perché assicura la disponibilità dei beni e costituisce ingiusto profitto, a prescindere dall'effettivo utilizzo materiale dei beni. La censura sui diritti di difesa è stata ritenuta generica e priva di concreto riferimento agli apporti probatori perduti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.)
La Corte ha interpretato che la condotta consistente nel mantenere la disponibilità delle chiavi e nel rifiutare la restituzione costituisce materialmente l'elemento della ritenzione appropriativa e l'ingiusto profitto: non è necessario che il bene sia effettivamente utilizzato dalla ricorrente perché la sottrazione della disponibilità è sufficiente per configurare il reato
prescrizione (estinzione del reato per prescrizione)
La Corte d'appello ha dichiarato estinto per prescrizione parte della pretesa punitiva; la Cassazione non ha revocato tale statuizione, limitandosi a esaminare l'ammissibilità e le censure presentate
diritto alla difesa (principio costituzionale/art. 24 Cost.)
Il giudice di legittimità ha richiamato il principio secondo cui l'eccezione di lesione del diritto di difesa richiede indicazioni concrete circa il contenuto delle dichiarazioni perdute e la loro incidenza sulla decisione; la mera formulazione generica è inammissibile
Massime di principio
- La convivenza tra due soggetti non determina automaticamente una confusione dei patrimoni: occorrono prove specifiche di comunione patrimoniale
- La mera disponibilità esclusiva di chiavi o strumenti che consentono l'accesso a beni può integrare l'elemento materiale dell'appropriazione indebita anche se i beni non sono stati concretamente utilizzati
- Per contestare in cassazione la valutazione delle prove è necessario indicare in modo non generico errori di diritto o specifiche illogicità nella motivazione; ripetere argomentazioni già esaminate dai giudici di merito è spesso inammissibile
- La censura per violazione del diritto di difesa richiede di spiegare concretamente quali dichiarazioni o prove sono state sottratte al contraddittorio e quale effetto avrebbero avuto sull'esito; senza questo livello di dettaglio la doglianza è priva di valore
- La prescrizione può intervenire a estinguere talune posizioni di responsabilità emerse in sede di appello; in caso di provvedimento di prescrizione il giudizio di legittimità verifica la regolarità della statuizione ma non annulla elementi di fatto non viziati
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