Cassazione Penale, Ordinanza n. 21242/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Secondo il giudice di merito, elemento decisivo del rigetto era il fatto che, in due occasioni, il condannato aveva indicato un domicilio non effettivo, mostrando così di non possedere i requisiti minimi per l'ammissione al regime alternativo. Nel ricorso egli insisteva sulla validità della documentazione prodotta per provare l'idoneità dei domicili indicati e contestava, in sostanza, la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai familiari durante i controlli di polizia giudiziaria, ma tali censure erano formulate in termini generici e miravano a una nuova valutazione del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità: in sostanza richiedevano valutazioni di merito non consentite e, inoltre, erano formulate in modo generico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale base per valutare i profili di colpa ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione, non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, sollecitino una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti in modo generico la valutazione di inattendibilità o di non idoneità di elementi fattuali ritenuti decisivi dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato, oltre che alle spese processuali, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende se la causa di inammissibilità è dipesa da colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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