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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49101/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il difensore ha depositato il certificato di morte del La Rosa (decesso avvenuto a Taormina il 15/05/2022). La Corte ha rilevato l'estinzione del reato per morte dell'imputato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per tale motivo; non è stata esaminata la discrezionalità sulle questioni di merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla configurabilità della condotta associativa ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto alla condotta di cessione ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    La norma è richiamata come oggetto della contestazione sulla configurabilità di una condotta associativa. Nel provvedimento la questione non è stata decisa sul merito perché il procedimento è stato estinto per la morte dell'imputato.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    La norma è richiamata come alternativa alla configurazione dell'associazione, contestando che la condotta possa essere stata qualificata come mera cessione. Anche su questo profilo la Corte non si è pronunciata per sopravvenuta estinzione del reato.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato personale e determina l'annullamento della sentenza senza rinvio: se il decesso è provato, il giudice di legittimità deve chiudere il procedimento senza entrare nel merito delle doglianze.
  • Il deposito del certificato di morte da parte della difesa è il mezzo idoneo a far rilevare l'estinzione del reato; una volta accertato il decesso, l'azione penale non può proseguire.
  • Le questioni di diritto e di fatto sollevate dall'imputato (es. errata qualificazione del fatto, mancato riconoscimento di attenuanti) rimangono non decise se la procedura si estingue per morte; non si pronuncia la Corte sulla fondatezza delle doglianze.
  • In procedimenti analoghi è opportuno verificare tempestivamente l'eventuale sopravvenuta morte dell'imputato e documentarla, perché ciò comporta effetti immediati sull'azione penale.
  • L'estinzione riguarda la responsabilità penale personale; eventuali conseguenze civili o misure patrimoniali possono richiedere autonome valutazioni procedurali e non sempre seguono automaticamente l'estinzione penale.

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