Cassazione Penale, Ordinanza n. 31986/2026 del 26/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo la manifesta illogicità della motivazione: in relazione al giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 648 c.p.; in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dello stesso articolo; e in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. La Corte ha rilevato che le doglianze erano meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e, pertanto, non consentite. Ha inoltre ritenuto i motivi manifestamente infondati, poiché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione adeguata, logica ed esaustiva. In particolare, il primo motivo prospettava una lettura alternativa del merito, non ammissibile in sede di legittimità; il secondo atteneva alla determinazione della pena e a valutazioni discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in cassazione se contenute nei limiti della ragionevolezza e della logica; il terzo non considerava che, per negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare ogni elemento dedotto o rilevabile, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato sia il giudizio di responsabilità per ricettazione, anche sulla base del materiale probatorio, sia l'esclusione di ogni attenuazione della pena, valorizzando la gravità del fatto, il valore dei beni oggetto del reato e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili riguardo alla condotta e alla personalità del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La responsabilità per ricettazione e la valutazione dell'eventuale attenuante del secondo comma sono state ritenute adeguatamente motivate dalla Corte d'appello.
Il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata rientra nella valutazione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo entro i limiti della logicità e ragionevolezza della motivazione.
Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indica gli elementi decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti.
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione le doglianze che si limitano a reiterare motivi già dedotti in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per manifesta illogicità della motivazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio o una rivalutazione del merito, estranee al giudizio di legittimità.
- La determinazione della pena e il riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo quando la motivazione esorbiti dai limiti della ragionevolezza e della logica.
- Per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti; è sufficiente indicare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, i quali assorbono o superano gli altri.
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