Cassazione Penale, Sentenza n. 40692/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'errata applicazione della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato nelle contravvenzioni: secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe applicato una diminuzione pari a 1/3 invece della riduzione della metà prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. (come modificato dall'art. 1, comma 44, legge n. 103/2017). Si sosteneva che, per tale illegittima determinazione della pena sostituita (convertita in lavoro di pubblica utilità), la sentenza doveva essere annullata senza rinvio e la pena rideterminata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, benché l'errata applicazione della diminuente costituisca un motivo deducibile con ricorso per cassazione per saltum (art. 569, comma 3, c.p.p.), nel caso di specie la pena concretamente inflitta (quattro mesi di arresto e euro 2.000 di ammenda) rientrava nei limiti edittali applicabili alla fattispecie (art. 186, comma 7, c.d.s.). In tal caso l'errore nella misura della riduzione integra una mera illegittimità della pena e non una pena illegale, con la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma equitativamente determinata di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
la riduzione di pena conseguente alla definizione del giudizio con rito abbreviato, per le contravvenzioni, è della metà e non di 1/3
Stabilisce che per le contravvenzioni il beneficio della riduzione prevista per il rito abbreviato è pari alla metà; la Corte conferma che la mancata applicazione di tale diminuzione costituisce errore processuale deducibile in cassazione.
art. 1, comma 44, legge n. 103/2017
Ha modificato la disciplina riduttiva per il rito abbreviato nelle contravvenzioni, fissando la riduzione in misura della metà (in luogo di 1/3).
art. 186, comma 7, cod. strada
sanziona il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico con l'arresto da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno e con l'ammenda da un minimo di euro millecinquecento a un massimo di euro seimila
Definisce i limiti edittali della pena per il reato contestato; la Corte valuta il carattere della pena concretamente inflitta rispetto a tali limiti per determinare la natura dell'errore (illecito vs illegale).
art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per questioni che attengono alla interpretazione o applicazione di norme processuali (ricorso per "saltum"). La Corte ricorda che l'errore nella misura della diminuente può essere dedotto con tale rimedio.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'inappellabilità di talune sentenze quando è disposta la conversione della pena; il ricorrente sosteneva che la conversione rendeva la decisione inappellabile ma comunque ricorribile per cassazione per illegittimità della pena sostituita.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica i motivi di impugnazione in cassazione; citato in relazione alla censura dell'inosservanza di norme processuali.
Norma relativa alle limiti della condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende.
sentenza Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)
Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale
Principio richiamato dalla Corte: se la pena concreta resta nel range edittale, l'errore nella diminuzione è considerato illegittimità (rimediabile in modo limitato) e incide sull'ammissibilità del ricorso in cassazione.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata quale parametro per la valutazione delle condizioni di presentazione del ricorso e del comportamento del ricorrente; influisce sulla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per le contravvenzioni giudicate con rito abbreviato la riduzione di pena applicabile è della metà (art. 442, comma 2 c.p.p. come modificato), non di 1/3; l'errata applicazione di tale diminuzione può essere dedotta in Cassazione per "saltum" (art. 569, comma 3 c.p.p.).
- Se la pena concretamente irrogata rientra nei limiti edittali previsti dalla norma sostanziale, l'errore nella misura della diminuente è qualificabile come mera illegittimità della pena e non come pena illegale; ciò può incidere sull'ammissibilità del ricorso in Cassazione.
- La conversione della pena in sanzioni alternative può rendere la decisione di merito inappellabile, ma non esclude la possibile impugnazione in Cassazione quando sussistano profili di illegittimità nella determinazione della pena sostituita (la portata di tale rimedio è tuttavia limitata).
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, anche in misura equitativa se non sussiste colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
- In casi analoghi è opportuno verificare preliminarmente se la pena concretamente inflitta sia fuori o dentro i limiti edittali: se fuori, l'errore può assumere rilievo di pena illegale (più facilmente rimuovibile in Cassazione); se dentro, il rimedio è più limitato e il ricorso rischia l'inammissibilità.
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