Cassazione Civile, Ordinanza n. 34899/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatori)
La controversia
Un imprenditore agricolo aveva acquistato due mezzi agricoli mediante finanziamento/leasing e, a garanzia del pagamento, aveva emesso cambiali mentre il padre aveva prestato fideiussione. Successivamente, per far fronte alle difficoltà di pagamento, aveva concluso con una società del medesimo gruppo un'operazione di vendita con leasing di ritorno: i beni erano stati venduti alla società e contestualmente concessi nuovamente in leasing, con l'uso del corrispettivo per estinguere il precedente debito verso altra società del gruppo. In seguito all'inadempimento dei canoni, la società aveva ottenuto decreto ingiuntivo; i due obbligati avevano proposto opposizione deducendo la nullità dell'operazione per violazione del divieto di patto commissorio ex artt. 1344 e 2744 c.c. Il ricorso per cassazione censurava la conferma di merito dell'opposizione, contestando in particolare la tesi della Corte d'appello secondo cui il patto commissorio sarebbe escluso per la diversità tra creditore originario e acquirente e per l'assenza di sproporzione tra valore dei beni e finanziamento.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi dall'11° al 15°, ritenendo errate le due rationes decidendi della Corte d'appello: non è necessario che creditore e acquirente coincidano perché possa ravvisarsi una struttura elusiva del divieto di patto commissorio, e comunque l'eventuale mancanza di sproporzione tra valore del bene e corrispettivo non esclude di per sé la nullità se l'intera operazione è funzionalmente preordinata a realizzare una garanzia anziché uno scambio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché accerti in concreto se la vendita con leasing di ritorno avesse causa concreta di garanzia e integrasse un patto commissorio; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Spese rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
La Corte lo richiama come norma che consente di colpire gli schemi negoziali utilizzati per eludere un divieto imperativo, quale quello del patto commissorio.
Il divieto di patto commissorio si estende a qualunque operazione negoziale che, nella sostanza, realizzi una funzione di garanzia in luogo di uno scambio effettivo.
Non citato espressamente come ratio autonoma, ma la decisione valorizza l'accertamento in fatto demandato al giudice di merito secondo i canoni probatori ordinari.
Massime di principio
- Per stabilire se un'operazione integri un patto commissorio vietato occorre guardare alla funzione economico-sociale concreta dell'intera sequenza negoziale, non alla sola qualificazione formale dei singoli atti.
- L'accertamento dell'elusione del divieto non richiede necessariamente la coincidenza soggettiva tra creditore originario e acquirente del bene: rileva che l'assetto complessivo sia strutturato per assicurare al finanziatore una garanzia sul bene trasferito.
- La mancanza di sproporzione tra valore del bene e corrispettivo non è di per sé decisiva in senso escludente, poiché l'indice centrale è la preordinazione dell'operazione alla garanzia anziché allo scambio.
- Nel leasing di ritorno, se il bene viene venduto ma contestualmente riattribuito in godimento al venditore con meccanismo che conduce alla riacquisizione della proprietà al termine dei canoni, il giudice deve verificare se la vendita sia stata lo strumento per garantire il finanziamento anziché una reale alienazione.
- Ai fini del divieto di patto commissorio, il giudice non deve arrestarsi al tenore letterale delle clausole né alla natura reale o obbligatoria del negozio, ma deve accertare la causa concreta e il collegamento funzionale tra gli atti.
Come è indicizzato
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