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Ordinanza

Ordinanza n. 285/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Annullamento d'ufficio della prescrizione relativa al mantenimento dell'accesso al mare connessa a un permesso di costruire in variante, nonché il successivo permesso di costruire in variante

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati proposti contro gli atti comunali concernenti il permesso di costruire in variante relativo a un immobile sito nel territorio di Gela. In particolare, è stato impugnato l'annullamento d'ufficio della prescrizione con cui l'accoglimento della richiesta edilizia era subordinato al mantenimento dell'accesso al mare esistente da molti anni, individuato nelle planimetrie comunali e riconducibile al principio della dicatio ad patriam. Sono stati inoltre impugnati, in via derivata o consequenziale, il precedente provvedimento comunale e il permesso di costruire originario, nonché, con motivi aggiunti, il nuovo permesso di costruire in variante, quale atto conclusivo del procedimento. La controversia richiede l'accertamento tecnico-documentale dell'effettiva esistenza, nel tempo, di una via di accesso libero al mare attraversante la proprietà del controinteressato e della presenza di una stabile e risalente situazione di uso pubblico, con particolare riferimento al periodo dal 1966 alla data dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha reiterato l'approfondimento istruttorio già disposto con precedente ordinanza e rimasto ineseguito per un errore di comunicazione. Ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola al Capo dell'Ufficio del Genio Civile della Provincia di Caltanissetta, con facoltà di delega a un funzionario qualificato sottoposto alla sua vigilanza. Il verificatore dovrà acquisire dati, informazioni e documenti tecnici e ufficiali, comprese fotografie aeree e ortofotografie, cartografie, documentazione catastale e atti degli uffici competenti, per accertare se dal 1966 a oggi sia esistita ininterrottamente una via di accesso libero al mare attraverso la proprietà del controinteressato e se risultino una risalente e stabile libertà di accesso o ostacoli all'esercizio pubblico. La relazione, analitica e corredata dalla documentazione di supporto, dovrà essere depositata entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Nelle more della verificazione e della decisione di merito, anche in vista dell'imminente stagione balneare, il TAR ha accolto la domanda cautelare imponendo al controinteressato di garantire un accesso pedonale al mare dal termine di Via delle Acacie, eventualmente mediante un percorso perimetrale agevolmente fruibile. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica del 3 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentemente nel giudizio.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per acquisire elementi specialistici necessari alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dall'accertamento storico e tecnico dell'esistenza di un uso pubblico di un'area o di un accesso, il giudice può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a., demandando al verificatore l'acquisizione coordinata di fonti fotografiche, cartografiche, catastali e di ogni altro documento ufficiale utile.
  • La verificazione può estendersi a un arco temporale risalente, anche mediante ortofotografie, aerofotogrammetrie e immagini tratte da siti pubblici, purché ne siano specificate la provenienza e la datazione e la relazione esponga analiticamente gli elementi posti a fondamento delle conclusioni.
  • In presenza di un rischio attuale connesso all'imminente stagione balneare e nelle more dell'accertamento istruttorio, la tutela cautelare può imporre al proprietario o al controinteressato una misura provvisoria diretta a garantire la fruibilità pedonale dell'accesso al mare, anche mediante un percorso perimetrale agevole rispetto alla proprietà.
  • La tutela cautelare può essere concessa anche quando la definizione del fumus richieda un approfondimento tecnico ancora da svolgere, mediante una misura provvisoria funzionale a preservare l'utilità della situazione controversa fino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelareConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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