Cassazione Penale, Sentenza n. 15325/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Petito chiedeva la declaratoria di non eseguibilità della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli del 30 ottobre 2024 (condanna a 4 anni, 4 mesi e €1.000 per rapina aggravata in danno di Roberto Astarita), sostenendo che la successiva sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2025, non ancora definitiva, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra quel reato e altri reati giudicati nella seconda pronuncia, assorbendo quindi il primo giudicato e rendendo incerto quale frazione detentiva fosse effettivamente eseguibile. Lamentava la violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per il mancato sospendere l'esecuzione del titolo irrevocabile in attesa dell'esito del procedimento in cui era stata riconosciuta la continuazione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ha ritenuto che il solo titolo eseguibile concretamente è la sentenza irrevocabile del 30 ottobre 2024, divenuta esecutiva l'8 aprile 2025; la pronuncia del 30 aprile 2025 che riconosce la continuazione non è eseguibile perché pendente di impugnazione. Pertanto il riconoscimento della continuazione nella sentenza non definitiva non impedisce l'esecuzione del giudicato irrevocabile. La Corte ha però osservato che, qualora in sede di impugnazione la sentenza non definitiva venisse annullata o modificata a favore dell'imputato, si dovrà procedere a riconsiderare i titoli eseguibili e adeguare l'esecuzione di conseguenza.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La norma sulla continuazione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere l'assorbimento del giudicato precedente; la Corte ha però ritenuto che il riconoscimento della continuazione in una sentenza non definitiva non possa impedire l'esecuzione di un precedente giudicato irrevocabile finché la seconda pronuncia non sia divenuta definitiva ed esecutiva
La disposizione sulla declaratoria di non eseguibilità è stata invocata dal ricorrente; la Corte ha valutato che non ricorrono i presupposti per dichiarare non eseguibile il titolo già irrevocabile, posto che la decisione che riconosce la continuazione non è esecutiva per via dell'impugnazione
Massime di principio
- Un giudicato irrevocabile costituisce titolo esecutivo e può essere eseguito anche se esiste una successiva sentenza, non definitiva, che riconosce la continuazione con altri reati.
- Il riconoscimento della continuazione in una pronuncia non definitiva non assorbe automaticamente e retroattivamente un precedente giudicato irrevocabile fino a quando la pronuncia successiva non diviene definitiva ed esecutiva.
- Se la sentenza successiva diviene definitiva e modifica la posizione dell'imputato (es. aumento, diminuzione o annullamento della pena), occorrerà ricalcolare i titoli eseguibili e adeguare l'esecuzione, con possibilità di restituzione o recupero delle eventuali eccedenze.
- L'assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero limita le modifiche in pejus e incide sull'assetto delle pene calcolate, ma non impedisce l'esecuzione del giudicato irrevocabile emesso precedentemente.
- In presenza di procedimenti concatenati, è opportuno monitorare gli esiti dei gradi successivi: l'esecuzione può essere avviata sul giudicato definitivo, con la precisazione che, se sopravvengono decisioni definitive che incidono sulla continuità, si dovrà procedere ad una riconsiderazione dei titoli esecutivi
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