Cassazione Penale, Sentenza n. 43420/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Torino che aveva annullato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale per due episodi di evasione. L'annullamento era fondato su due nullità rilevate: (1) la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata eseguita presso lo studio del difensore domiciliatario anziché nel luogo di detenzione, pur essendo nota la condizione detentiva; (2) non era stata disposta la traduzione dell'imputato per l'udienza, sicché il processo si svolse in sua assenza. Il Procuratore generale ha contestato la decisione sostenendo che, dopo la notifica, l'imputato aveva conferito procura speciale al difensore e chiesto il rito abbreviato senza mai indicare lo stato detentivo né domandare di partecipare personalmente, implicando quindi una rinuncia alla partecipazione e sanando la nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che la nullità relativa alla notifica del decreto di citazione fosse effettivamente insanabile solo in assenza di prova della detenzione, ma nel caso di specie è stata sanata: l'imputato, dopo la notifica, aveva conferito procura speciale e richiesto il rito abbreviato, dimostrando di essere a conoscenza del procedimento, dell'imputazione e della data fissata, sicché l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 183 c.p.p.). Tuttavia la Corte ha confermato che non può ritenersi sanata la nullità derivante dall'udienza svolta in assenza dell'imputato per mancata traduzione: quando la condizione detentiva risulti dagli atti, il giudice ha l'obbligo di attivarsi d'ufficio per assicurare la partecipazione dell'imputato, salvo inequivoca rinuncia. Poiché la detenzione risultava dagli atti e non vi era manifestazione inequivoca di rinuncia, la Corte d'appello ha correttamente rilevato e dichiarato la nullità della sentenza di primo grado.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma pertinente alla validità degli atti processuali; la Corte osserva che la notifica al detenuto deve essere eseguita nel luogo di detenzione quando la condizione risulterà nota, come già affermato dalla giurisprudenza.
art. 604 cod. proc. pen. (comma 5-bis)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla celebrazione del rito abbreviato; la Corte valuta l'effetto della scelta del rito e degli atti compiuti dall'imputato sulla sanabilità della notifica irregolare.
Usato dalla Corte per dichiarare la sanabilità della nullità della notifica: se l'atto raggiunge lo scopo cui era preordinato (l'imputato era comunque al corrente del processo), la nullità può ritenersi sanata.
Sez. U., n. 12778 del 27/02/2020
Richiamata in ordine al principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna nel luogo di detenzione anche in presenza di elezione di domicilio.
Sezioni Unite, sent. n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino), dep. 2022, Rv. 282806
Principio-cardine alla base della decisione: l'assenza dell'imputato non equivale automaticamente a rinuncia alla partecipazione se risulta un impedimento derivante dalla limitazione della libertà personale; quando la detenzione emerge dagli atti, il giudice deve attivarsi d'ufficio per garantire la partecipazione dell'imputato non rinunciante.
Massime di principio
- Se lo stato di detenzione dell'imputato è noto agli organi procedenti, la notifica degli atti deve essere eseguita nel luogo di detenzione e non può normalmente farsi presso il domiciliatario.
- Una notifica irregolare al detenuto può essere sanata se, successivamente, l'imputato compie atti che dimostrano di aver conosciuto il procedimento, l'imputazione e la data dell'udienza (art. 183 c.p.p.): in tal caso l'atto ha raggiunto lo scopo cui era preordinato.
- La mancata traduzione dell'imputato detenuto per la partecipazione all'udienza determina una nullità non sanabile dalla mera conoscenza del processo: se la detenzione risulta dagli atti, il giudice deve attivarsi d'ufficio per assicurare la presenza, salvo che esista una manifestazione inequivoca di rinuncia da parte dell'imputato.
- La scelta di un rito alternativo (es. rito abbreviato) compiuta tramite difensore non sostituisce automaticamente la necessità di provvedere alla traduzione dell'imputato detenuto se non è chiara la sua volontà di rinunciare a partecipare personalmente.
- In situazioni analoghe il giudice deve verificare dagli atti la condizione di detenzione e, se ricorre, adottare senza indugio le misure necessarie per la partecipazione dell'imputato; in mancanza, le eventuali nullità processuali legate all'assenza possono determinare l'annullamento della sentenza.
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