Cassazione Penale, Sentenza n. 8282/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva mantenuto il sequestro preventivo, fino a concorrenza di Euro 107.161,15, sulle disponibilità liquide (Euro 69.422,11) e su un immobile. Il ricorrente chiedeva la revoca del sequestro delle somme liquide e/o una più marcata riduzione del vincolo sull'immobile, sostenendo che il valore dell'immobile (stimato in atti in Euro 123.000 dalla G.d.F. e in Euro 176.000 da consulente di parte) era ampiamente idoneo a soddisfare la cautela reale e dunque che il sequestro era eccessivo e sproporzionato. Contestava inoltre l'assenza di una motivazione adeguata sulla stima dell'immobile e sulla proporzione tra beni sequestrati e profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di Avellino - Sezione per il riesame delle misure cautelari reali per un nuovo esame. La Corte ha censurato la decisione della Corte territoriale per mancanza di motivazione, evidenziando l'obbligo di verificare la proporzione tra valore dei beni sottoposti a sequestro e profitto da confiscare; ha ritenuto inconferente il richiamo del Tribunale all'impossibilità di sostituire somme di denaro con beni immobili e ha sottolineato che il mantenimento del vincolo immobiliare al 50% non era adeguatamente motivato rispetto agli importi in sequestro.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello al tribunale avverso i provvedimenti del G.i.p. in materia di misure cautelari reali e personali; nel caso in esame è la base normativa per l'impugnazione dell'ordinanza di sequestro
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021 (Caliri, Rv. 281307)
in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto del reato o del prezzo da confiscare
Principio consolidato secondo cui il riesame deve accertare la proporzionalità tra beni sequestrati e profitto del reato; la mancata verifica o motivazione comporta violazione del diritto di proprietà e giustifica l'annullamento
Massime di principio
- Il tribunale del riesame deve sempre verificare e motivare la proporzionalità tra il valore dei beni sottoposti a sequestro e l'ammontare del profitto del reato o della somma da confiscare.
- Quando sono in atti valutazioni del bene (perizia della G.d.F. o consulente di parte), il giudice deve prenderle in considerazione e, se le ritiene insufficienti o contrastanti, disporre una nuova valutazione tecnica.
- Se il valore di un bene immobile copre in tutto o in parte l'importo sequestrato, il giudice deve motivare chiaramente la scelta di mantenere il vincolo immobiliare e l'eventuale contemporaneo sequestro di somme liquide; in mancanza, la decisione può essere annullata.
- Il richiamo generico all'impossibilità di sostituire somme di denaro con beni immobili non è una motivazione adeguata: ogni decisione deve essere basata su valutazioni di fatto e su adeguata motivazione giuridica.
- La mancata motivazione in ordine alla stima e alla proporzionalità del sequestro espone il provvedimento al rischio di annullamento e rinvio per nuovo esame.
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