Sentenza del 02/01/2024 n. 7 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IVA - Rimborsi - Non è legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta, pur regolarmente versata, il soggetto passivo non residente che abbia ricevuto una o più fatture per operazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva, nelle quali per errore sia stata addebitata l'Iva dal fornitore nazionale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Istanza di rimborso IVA per complessivi € 226.919,58 riferita all'anno 2012: l'istante non residente contestava l'addebito dell'IVA sulle fatture emesse dalla collegata italiana B. Spa per prestazioni (riaddebito di costi e assemblaggio/ricondizionamento macchinari) che riteneva non soggette a IVA in Italia. L'ufficio aveva respinto la richiesta ritenendo le prestazioni territorialmente non rilevanti in Italia (art. 7-ter DPR 633/72) e, in ogni caso, che il soggetto non residente non fosse legittimato al rimborso dell'IVA erroneamente addebitata e versata.
La decisione
La Corte tributaria d'appello Abruzzo - Sez. dist. Pescara ha rigettato l'appello. È stato confermato che le operazioni in contestazione costituiscono prestazioni non imponibili in Italia perché rese a soggetto passivo non residente senza stabile organizzazione nel territorio nazionale; l'istante non ha fornito prova sufficiente della territorialità italiana delle prestazioni o dell'esistenza delle deroghe. Sul piano giuridico sono richiamate le pronunce della Corte di Giustizia (in particolare Reemtsma C-35/05 e successivi orientamenti) e della Corte di Cassazione, secondo le quali l'IVA non dovuta ed erroneamente fatturata e poi versata all'erario dello Stato membro del luogo delle prestazioni non può essere rimborsata al cessionario non residente: solo il fornitore nazionale può agire per il recupero nei confronti dell'Amministrazione, mentre il cessionario non residente può ottenere quanto pagato per errore mediante azione civile di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 7-ter
art. 7-ter DPR n. 633/1972
Stabilisce il requisito di territorialità delle prestazioni di servizi: per considerare la prestazione effettuata in Italia occorre che il soggetto passivo sia stabilito in Italia o che la prestazione sia resa a committente non soggetto passivo da prestatore stabilito in Italia. Nel caso esaminato ha comportato l'esclusione dell'applicazione IVA per il destinatario non residente senza stabile organizzazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - artt. 7-quater e 7-quinquies
artt. 7-quater e 7-quinquies DPR 633/72
Prevedono specifiche deroghe di territorialità; nel caso sono state ritenute non applicabili alle prestazioni contestate.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 38-ter (comma 3)
art. 38-ter comma 3 DPR 633/72
Disciplina la procedura di rimborso IVA. La Corte ha richiamato che, secondo la normativa e la giurisprudenza, il rimborso amministrativo non spetta al soggetto non residente quando l'imposta indicata in fattura non è dovuta per operazioni non imponibili nel territorio.
Direttiva 2006/112/CE - artt. 167, 203, 63
artt. 167, 203, 63 Direttiva 2006/112/CE
La giurisprudenza comunitaria interpreta queste norme nel senso che il diritto alla detrazione è collegato all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile e che l'indicazione dell'IVA in fattura da sola non conferisce il diritto alla detrazione o al rimborso.
Direttiva del Consiglio 79/1072/CEE (ottava direttiva) - artt. 2 e 5
artt. 2 e 5 ottava direttiva 79/1072/CEE
Interpretate dalla Corte di Giustizia (Reemtsma) nel senso che l'IVA non dovuta ed erroneamente fatturata e versata non può essere rimborsata al destinatario non residente tramite le disposizioni previste per il rimborso.
Corte di Giustizia UE - causa C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
C-35/05, sentenza 15 marzo 2007
Principale precedente: afferma che l'IVA non dovuta ed erroneamente fatturata e versata all'erario dello Stato membro del luogo delle prestazioni non può essere rimborsata al cessionario non residente; il diritto alla detrazione è limitato alle imposte effettivamente dovute.
Corte di Giustizia UE - causa C-643/11 LVK - 56 EOOD
C-643/11, sentenza 31 gennaio 2013
Conferma che il diritto di detrarre l'IVA è collegato ad un'operazione imponibile e che l'indicazione dell'IVA in fattura non estende il diritto di detrazione/rimborso a imposte non dovute.
Corte di Cassazione - sez. V, sentenze
Cass. sez. V n. 2808 del 4-10-2007/7-2-2008; Cass. sez. V n. 13314 del 22-4/29-5-2013
La Suprema Corte ha aderito all'orientamento della Corte di Giustizia secondo cui il cessionario non residente non può ottenere il rimborso dell'IVA non dovuta ma pagata; solo il cedente/fornitore nazionale è legittimato al recupero tributario.
Altre pronunce comunitarie citate (Genius, Schmeink, Karageorgou)
C-342/87 Genius; C-454/98 Schmeink & Cofreth e Strobel; C-78/02 a C-80/02 Karageorgou e altri
Sostengono il principio che l'esercizio del diritto alla detrazione non può basarsi unicamente sull'indicazione dell'IVA in fattura se l'operazione non è imponibile.
Massime di principio
- Se il destinatario è non residente e le prestazioni sono territorialmente non rilevanti in Italia, il destinatario non può ottenere il rimborso IVA dall'Amministrazione italiana anche se l'IVA gli è stata erroneamente addebitata e poi versata.
- Il requisito della territorialità (art. 7-ter DPR 633/72) e la prova documentale sono decisivi: l'onere della prova spetta al richiedente del rimborso per dimostrare che l'operazione è imponibile in Italia o rientra in una deroga.
- L'unico soggetto legittimato ad ottenere il rimborso amministrativo dell'IVA erroneamente versata è il fornitore nazionale che ha addebitato l'imposta; il cessionario non residente è rimesso al rimedio civilistico (azione di ripetizione dell'indebito) nei confronti del fornitore.
- In casi simili è consigliabile cercare soluzioni preventive: emissione di nota di credito/correzione della fattura, applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) quando previsto, raccolta di documentazione che attesti la residenza fiscale e la destinazione delle prestazioni.
- Per transazioni cross-border, meglio stabilire contrattualmente obblighi di cooperazione per la documentazione fiscale e prevedere clausole di responsabilità per addebiti errati di IVA; in caso di contestazione, valutare tempestivamente la richiesta di rettifica da parte del fornitore per evitare il rischio che il destinatario resti senza rimedio amministrativo.
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