Sentenza del 02/01/2024 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Avviso di accertamento Irpef - Carattere associativo non commerciale - Sussiste - Regime di favore della normativa fiscale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF ritenendo che la qualifica di ente non commerciale fosse solo formale: l'ente aveva erogato corsi di formazione a titolo oneroso a soggetti terzi non associati e pertanto l'attività doveva essere qualificata come commerciale, organizzata stabilmente sotto forma d'impresa, con conseguente perdita del regime fiscale agevolato per gli enti associativi.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto infondata la tesi dell'Ufficio. Richiamando la sentenza 307/2023 della Sezione 2^, ha accertato che le attività svolte da TREND hanno natura prevalentemente non commerciale e che l'ente mantiene il carattere associativo. L'attività formativa resa a soggetti terzi a titolo oneroso incide solo per il 25% dell'intera attività formativa, quota non prevalente; di conseguenza non si configura la perdita dei benefici fiscali previsti dalla normativa di settore e l'avviso di accertamento è stato respinto.
Norme richiamate
Sentenza 307/2023 (Sez. 2)
La pronuncia è richiamata come precedente che conferma la natura non commerciale delle attività analoghe svolte dall'ente e supporta la valutazione per cui attività onerose verso terzi, se non prevalenti, non comportano perdita della qualifica associativa.
Disciplina fiscale degli enti non commerciali (regime agevolato IRPEF per enti associativi)
La normativa di settore è interpretata in base al criterio di prevalenza dell'attività: la natura complessiva dell'ente va valutata nel suo insieme e la presenza di attività a titolo oneroso non determina automaticamente la natura commerciale se non risultano prevalenti rispetto alle attività associative.
Massime di principio
- La qualificazione come ente non commerciale si valuta complessivamente e non sulla base di singole prestazioni a titolo oneroso.
- Il criterio della prevalenza è determinante: attività onerose verso terzi perdono efficacia lesiva dei benefici fiscali solo se costituiscono la maggioranza o la parte prevalente dell'attività.
- Attività occasionali o minoritarie svolte a titolo oneroso non trasformano automaticamente un ente associativo in impresa commerciale.
- L'onere della prova circa la prevalenza dell'attività commerciale grava sull'Amministrazione finanziaria; è necessario dimostrare l'incidenza quantitativa e qualitativa delle attività.
- Per evitare contestazioni è opportuno documentare la destinazione dei proventi, la percentuale delle prestazioni rivolte a non associati e la finalità associativa dell'attività formativa.
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