Sentenza del 02/01/2024 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Contenzioso - Onere della prova - La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992 disposta della legge 130/2022 non modifica l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero di imposte per l'anno 2019 relative a crediti usati in compensazione che l'Amministrazione riteneva inesistenti. La controversia verteva sull'esistenza e validità dei crediti eccepiti in compensazione (sulla base di contratti di accollo/cessione) e, in via preliminare, sulla ripartizione dell'onere della prova dopo la modifica dell'art. 7, comma 5‑bis del D.Lgs. n. 546/1992 a seguito della legge 130/2022. La contribuente contestava anche motivazione dell'atto di recupero, la presunta retroattività normativa, la corretta applicazione di norme (tra cui quelle sul legittimo affidamento) e l'irrogazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte territoriale ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto le contestazioni della contribuente. Ha ritenuto che la modifica dell'art. 7, comma 5‑bis non abbia trasferito tutto l'onere probatorio sull'Amministrazione ma solo imposto che questa provi le ragioni oggettive dell'accertamento, lasciando ferma la ripartizione ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. La contribuente non ha dimostrato l'effettiva sussistenza e liceità dei crediti compensati; anzi l'Agenzia ha prodotto avvisi d'accertamento definitivi nei confronti delle società accollanti che evidenziano una frode (carosello). I contratti di accollo/cessione sono stati ritenuti, in sostanza, con causa elusiva/illecita e illegittimo l'utilizzo dei crediti. Il ricorso è stato quindi respinto e la contribuente condannata alle spese di lite, liquidate in euro 9.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 7, comma 5‑bis D.Lgs. n. 546/1992 (modificato dalla legge 130/2022)
La Corte interpreta la norma come vincolo all'Amministrazione a provare le ragioni oggettive dell'accertamento ma non come disposizione che abroga o trasferisce integralmente l'onere della prova dalla parte privata; non modifica la regola generale di ripartizione probatoria.
Art. 2697 cod. civ.
Principio di diritto vivente secondo cui chi allega un fatto ha l'onere di provarlo; rimane applicabile anche al processo tributario e ancoraggio fondamentale per la ripartizione dell'onere della prova.
Art. 1, commi 421‑423 legge n. 311/2004
Normativa richiamata per l'accertamento dei crediti inesistenti; la Corte ha ritenuto che l'accertamento sia stato correttamente fondato su tali disposizioni.
Art. 13, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997
Richiamato in relazione alle sanzioni e all'accertamento dei crediti inesistenti; la Corte ritiene corretta l'applicazione congiunta di tale norma.
D.Lgs. n. 158/2015
La riforma ha specificato la nozione di credito inesistente; la Corte la considera applicabile alla fattispecie, includendo i crediti oggetto della controversia.
Art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e altre disposizioni (art. 3, 8, 10, ecc.)
Le censure della contribuente basate sullo Statuto del contribuente (es. legittimo affidamento, forma e motivazione degli atti) sono state ritenute infondate: la motivazione è considerata puntuale e la posizione soggettiva della contribuente non basta a escludere la sanzione quando ricorrono elementi che indicano rischio elevato e possibile frode.
Art. 42 D.P.R. n. 600/1973
Richiamato tra le norme impugnate dalla contribuente; la Corte non ha ritenuto la censura sul suo uso rilevante o decisiva rispetto all'esito del giudizio.
Preleggi, art. 11 e altre norme richiamate (es. D.L. n. 124/2019 art. 1, comma 4 lett. b))
Contestazioni relative a presunta retroattività o applicazione errata di norme sono state respinte: la motivazione di primo grado è considerata coerente e completa.
Legge n. 130/2022
Ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 7, comma 5‑bis D.Lgs. 546/1992; la Corte la considera non abrogativa delle regole ordinarie di onere della prova.
Massime di principio
- La modifica dell'art. 7, comma 5‑bis D.Lgs. 546/1992 non trasferisce automaticamente sull'Amministrazione tutto l'onere della prova: permane il principio generale dell'art. 2697 c.c. secondo cui ciascuna parte deve provare i fatti che allega.
- Quando si utilizzano crediti in compensazione, il contribuente deve essere in grado di provare la concreta esistenza, liceità e titolarità dei crediti; la sola produzione di un contratto di accollo/cessione non è sufficiente se emergono indizi di evasione o frode.
- Se l'Amministrazione produce atti definitivi (es. avvisi d'accertamento) che dimostrano l'esistenza di frodi o l'inesistenza dei crediti nei confronti di controparti, tali atti costituiscono elemento probatorio significativo che grava sul contribuente l'onere di confutare con prove concrete.
- I contratti che hanno una causa elusiva/illecita possono essere disconosciuti e le operazioni possono essere considerate inesistenti ai fini fiscali; l'apparente forma contrattuale non prevale sulla sostanza economica.
- Il principio del legittimo affidamento e la buona fede del contribuente non escludono l'applicazione di sanzioni quando l'operazione presenta un elevato grado di rischio (valori elevate, clausole sospette, contesti tipici di frode).
- Nelle controversie tributarie è fondamentale predisporre documentazione probatoria precisa e completa già in sede amministrativa e processuale per dimostrare la genuinità dei crediti utilizzati in compensazione; altrimenti la decisione tende a favore dell'Amministrazione quando questa ha elementi probatori oggettivi.
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