Sentenza del 03/01/2024 n. 106 - Consiglio di Stato
IMU - Alloggi canone agevolato - Aliquota.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti impugnavano le deliberazioni comunali che avevano fissato l'aliquota IMU per gli immobili locati tramite l'Agenzia Lo.Ca.Re. e per gli alloggi a canone agevolato nello 0,575%, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto applicare l'aliquota minima prevista dall'art. 13 D.L. n. 201/2011 (0,4%) per tali unità. Si lamentava inoltre una presunta disparità di trattamento rispetto agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e la violazione di impegni/attuazioni locali (accordi/mozioni) che avrebbero dovuto comportare l'aliquota minima.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha ritenuto che l'art. 13 D.L. n. 201/2011 attribuisca ai comuni una facoltà e non un obbligo di fissare l'aliquota minima dello 0,4% per gli immobili locati a condizioni agevolate; la determinazione comunale nello 0,575% non appare affetta da macroscopico travisamento o illogicità. Il Collegio ha inoltre osservato che i proprietari che concedono in locazione a canone agevolato godono di benefici economici (contributi a fondo perduto, Fondo di Garanzia, agevolazioni fiscali) e traggono un reddito dall'immobile, per cui la situazione non è comparabile con gli enti proprietari di ERP né con i proprietari che usano l'immobile come prima casa. Non sussiste quindi un'irragionevole disparità di trattamento. Gli appellanti sono condannati alle spese di lite.
Norme richiamate
D.L. 6.12.2011, n. 201 (conv. L. 22.12.2011, n. 214), art. 13 commi 6, 7 e 9
"L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento... I comuni... possono modificare... sino a 0,3 punti percentuali... L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale... I comuni possono modificare... sino a 0,2 punti percentuali... per gli immobili locati 'i Comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4%'"
La norma attribuisce ai Comuni la mera facoltà (non obbligo) di ridurre l'aliquota fino allo 0,4% per abitazione principale e, separatamente, consente la riduzione per immobili locati; pertanto l'adozione di aliquote intermedie è legittima se esercitata senza eccessi di discrezionalità.
Legge 27 luglio 1998, n. 431, artt. 2 e 5 comma 2
disciplinano i contratti di locazione a canone concordato e gli accordi territoriali
I contratti convenzionati/accordi territoriali disciplinano i canoni agevolati e le condizioni per il 'canone concordato', qualificando le locazioni mediate da organismi come Lo.Ca.Re, ma non impongono automaticamente obblighi fiscali al comune in ordine all'aliquota IMU.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52
Richiamato in relazione alle deliberazioni del consiglio comunale: disciplina le modalità di adozione delle delibere che incidono sulla fiscalità locale, conferendo legittimità procedurale alle scelte tariffarie comunali.
Massime di principio
- L'art. 13 D.L. 201/2011 conferisce ai Comuni una discrezionalità nel fissare le aliquote IMU: la riduzione fino allo 0,4% per abitazione principale o per immobili locati è facoltativa, non automatica.
- Per impugnare con successo una deliberazione comunale sulla aliquota IMU è necessario dimostrare un esercizio illegittimo della discrezionalità (es. vizio procedurale grave, palese illogicità, travisamento dei fatti) o l'esistenza di obblighi vincolanti derivanti da norme o contratti che il Comune abbia violato.
- I proprietari che concedono immobili a canone concordato o tramite servizi di intermediazione sociale (es. Lo.Ca.Re) sono considerati beneficiari di misure di compensazione (contributi, Fondo di Garanzia, vantaggi fiscali) e pertanto il loro trattamento fiscale può essere differenziato rispetto agli enti pubblici proprietari di ERP o ai proprietari che usano l'immobile come prima casa.
- Le mozioni o atti di indirizzo comunale non vincolano automaticamente la determinazione dell'aliquota IMU se non si traducono in atti amministrativi vincolanti o in impegni contrattuali chiari e dimostrati.
- In pratica, in situazioni analoghe: (a) verificare e documentare qualsiasi impegno formale o convenzione che obblighi il Comune; (b) quantificare l'onere economico differenziale subito dal proprietario; (c) provare l'assenza di benefici (contributi, garanzie, agevolazioni) che giustifichino una diversa tassazione; (d) nel giudizio amministrativo concentrarsi su vizi di legittimità della scelta discrezionale più che sulla semplice preferenza politica.
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