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Sentenza

Sentenza del 02/01/2024 n. 6 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il risarcimento dei danni subiti da A.A., dirigente, a seguito di attività di spionaggio, pedinamento, raccolta di dati sulla vita privata e dossieraggio. Dopo la sentenza penale e il rinvio alla sede civile disposto dalla Cassazione nel 2018, la Corte d’Appello civile di Milano aveva riconosciuto 10.000 euro per danno morale da reato. A.A. ha impugnato la decisione sostenendo, tra l’altro, che fossero state erroneamente escluse una certificazione medica e una consulenza tecnica sul danno biologico, e che fosse stata ridotta la domanda per lesione di immagine e reputazione al solo danno patrimoniale da perdita di chance. Ha inoltre contestato il rigetto delle domande per trattamento illecito dei dati, danno morale e diffamazione. Pirelli ha proposto ricorso incidentale contro la liquidazione equitativa dei 10.000 euro.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale: nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si applicano le regole del processo civile, sicché possono essere ammesse nuove prove nei termini processuali; la certificazione medica non poteva essere esclusa per il solo fatto che il rinvio fosse un giudizio chiuso; inoltre, la CTU medico-legale non è automaticamente esplorativa e la domanda per lesione di immagine e reputazione comprendeva anche pregiudizi non patrimoniali, non soltanto la perdita di chance. Ha rigettato il quarto motivo: per il danno da trattamento illecito dei dati non basta dimostrare la lesione del diritto, ma occorre provare un danno che ne sia conseguenza. Ha dichiarato inammissibili il quinto motivo, perché fondato su una ricostruzione fattuale non dimostrata, e il sesto, perché non censurava la ragione effettiva della decisione, che limitava la responsabilità ai fatti imputabili ai convenuti. Ha rigettato il ricorso incidentale di Pirelli: il danno morale era stato presunto, secondo criteri di normalità sociale, dalla natura e intensità dei pedinamenti, appostamenti e dossieraggio, e poteva quindi essere liquidato equitativamente. La decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. Non è stato stabilito un vincitore definitivo sul risarcimento complessivo, che dovrà essere riesaminato in sede di rinvio; A.A. ha ottenuto l’accoglimento parziale del proprio ricorso e Pirelli ha perso il ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • Art. 622 c.p.p.

    la decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale "translatio iudicii" dinanzi al giudice civile, sicché la Corte di appello cui sia rimesso il procedimento deve applicare le regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile

    Il rinvio dalla Cassazione penale al giudice civile trasferisce la controversia nella sede civile, dove valgono le relative regole processuali e sostanziali, comprese quelle sull’allegazione e sull’ammissione delle prove.

  • Art. 183 c.p.c.

    l'attore può modificare la domanda, entro i termini di cui all' articolo 183 c.p.c. (Cass. 74747/2022) e di conseguenza proporre nuove prove che, anche a seguito di tale modifica, si rendano necessarie

    Nel giudizio civile di rinvio, la domanda può essere modificata entro i termini previsti dall’art. 183 c.p.c.; possono quindi essere proposte le prove rese necessarie dalle modifiche ammissibili.

  • Art. 2050 c.c.

    Il ricorrente richiamava la disciplina della responsabilità per attività pericolose in relazione al trattamento illecito dei dati. La Corte non decide che tale disciplina sia senz’altro applicabile, ma precisa che, anche in una responsabilità analoga, il danneggiato deve provare un danno conseguente al trattamento e il nesso causale: la sola lesione dell’interesse protetto non basta.

  • Art. 15 della legge n. 196 del 2003

    la stessa norma lo configura come una danno che non è coincidente con la lesione dell'interesse protetto ma che da quella lesione deve derivare ("chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali").

    Il risarcimento per trattamento illecito dei dati richiede la prova di un pregiudizio effettivo causalmente derivato dalla violazione; il danno non è in re ipsa e non coincide automaticamente con la lesione del diritto.

  • Art. 2059 c.c.

    La norma è richiamata nella decisione in tema di danno non patrimoniale. La Corte conferma che il danno morale da reato può essere provato anche per presunzioni fondate sulla natura e sull’intensità delle condotte e, una volta provata l’esistenza del danno, liquidato equitativamente.

  • Art. 1226 c.c.

    Presunta dunque la conseguenza pregiudizievole, e quindi provato il danno, la sua stima ben può essere equitativa: si tratta di danno morale che non conosce stime di mercato o criteri astrattamente validi per la sua liquidazione.

    La liquidazione equitativa è consentita quando l’esistenza del danno è provata, anche per presunzioni, ma il suo ammontare non è determinabile con criteri di mercato o parametri astratti.

  • Art. 2697 c.c.

    La regola dell’onere della prova impone al danneggiato di dimostrare l’esistenza del pregiudizio e, per il danno da trattamento illecito dei dati, il suo collegamento causale con la violazione. La prova presuntiva può invece fondare l’esistenza del danno morale da reato.

  • Artt. 113, 115, 116, 384, 392 e 394 c.p.c.

    la Corte di appello cui sia rimesso il procedimento deve applicare le regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile

    Nel rinvio alla sede civile non si applica un divieto assoluto di nuove prove derivante dalla precedente fase penale: il giudice deve applicare le regole civili pertinenti e valutare le richieste istruttorie secondo tali regole.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione penale rinvia le statuizioni civili al giudice civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p., la controversia prosegue secondo le regole del processo civile: non si può respingere una prova soltanto affermando che ogni giudizio di rinvio è necessariamente chiuso.
  • Una consulenza tecnica sul danno alla salute non è automaticamente esplorativa. Il giudice deve motivare concretamente l’eventuale esclusione e non può qualificare la richiesta come esplorativa facendo leva sull’assenza di prove documentali che ha egli stesso dichiarato inammissibili.
  • La domanda di risarcimento per lesione di immagine e reputazione può comprendere danni non patrimoniali, come sofferenza morale e danno alla salute, oltre al danno patrimoniale da perdita di occasioni lavorative; il giudice deve esaminare le componenti effettivamente domandate senza ridurre la pretesa alla sola perdita di chance.
  • Nel danno da trattamento illecito dei dati personali, la violazione della riservatezza non dà automaticamente diritto al risarcimento: occorre dimostrare un pregiudizio concreto derivato dalla violazione e il nesso causale.
  • Il danno morale può essere provato per presunzioni, valutando secondo criteri di normalità sociale la natura e l’intensità delle condotte illecite. Se ne è dimostrata l’esistenza, l’importo può essere determinato equitativamente.
  • Ciascun convenuto risponde delle condotte a lui imputabili: i danni causati dalla divulgazione diffamatoria non possono essere automaticamente posti a carico di chi abbia compiuto soltanto attività di raccolta o spionaggio, se la divulgazione è imputabile a soggetti diversi.

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