Sentenza del 02/01/2024 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Processo tributario - giurisdizione - controversie catastali - impugnazione di una DOCFA - contestazione della variazione apportata ad un bene di natura condominiale - giudice tributario - esclusione - giudice ordinario - sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte d'appello ha declinato la giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, ritenendo che la questione coinvolge la titolarità del diritto dominicale (diritti di proprietà su area comune) e non è riconducibile alla sola 'natura tributaria del rapporto'. Ha quindi ordinato la riassunzione del giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria entro 120 giorni e ha compensato le spese processuali tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti impugnavano la pratica DOCFA (GE NNN/2007) presentata dal costruttore G S con la quale venivano costituite due unità immobiliari (fg. 37 mapp. 720 sub. 1 e 2), sostenendo che tali porzioni erano in realtà parte di un'area comune asservita e di proprietà del condominio e che il DOCFA era stato presentato da soggetto privo di legittimazione e conteneva una variazione inammissibile. L'Agenzia eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario (sostenendo che si trattava di lesione di un diritto soggettivo reclamabile davanti al giudice ordinario) e la prescrizione del diritto dei condomini (DOCFA 2007, ricorso 2019). In primo grado la CTP aveva dichiarato la propria competenza e respinto il ricorso per prescrizione e perché nel 2010 era intervenuto un atto notarile di trasferimento risultante da esame dei titoli; atto che non era stato impugnato e che aveva trasferito la proprietà ai Sig.ri Q C.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 2, comma 2
La norma elenca materie catastali rientranti nella giurisdizione tributaria, ma non può essere letta in modo da trasferire al giudice tributario tutte le controversie che incidentano su tali materie; la giurisdizione tributaria è connessa alla 'natura tributaria del rapporto' e non comprende le tipiche azioni di rivendica o di accertamento della titolarità del diritto dominicale.
d.lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. f)
art. 19, comma 1, lett. f)
Collega l'impugnabilità al giudice tributario degli 'atti relativi alle operazioni catastali' indicati nell'art. 2, comma 2, ma deve essere interpretata congiuntamente alla limitazione per natura tributaria del rapporto.
Cass. Sez. U., n. 19524/2018
Cass. Sez. U., 23 luglio 2018, n. 19524
La Corte ha affermato che non possono ricadere nella giurisdizione tributaria tutte le controversie che riguardano materie catastali quando la domanda ha in radice natura proprietaria o rivendicativa; la giurisdizione si determina in funzione del petitum e della causa petendi, valutando la sostanziale posizione soggettiva dedotta.
Cass. Sez. V, Ord. n. 22977/2021
Cass. Sez. V, ord. 17.8.2021, n. 22977
Conferma che le contestazioni che incidono sulla titolarità del diritto dominicale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e che la normativa sui temi catastali non può snaturare questa regola.
Massime di principio
- Se la controversia riguarda l'esistenza, l'estensione o la titolarità di un diritto di proprietà o altri diritti reali (es. rivendicazione di aree comuni condominiali), la giurisdizione è dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche se l'oggetto tecnico coinvolge atti catastali o DOCFA.
- La giurisdizione del giudice tributario si limita alle questioni con chiara 'natura tributaria' (classamento, consistenza e attribuzione di rendita quando rilevano esclusivamente per profili fiscali) e non deve essere estesa a conflitti di diritto privato sulla titolarità dei beni.
- In caso di DOCFA impugnato perché incide sulla proprietà o su diritti in rem, è preferibile sollevare fin da subito l'eccezione di incompetenza del giudice tributario e valutare il ricorso al giudice ordinario.
- Atti notarili di trasferimento non impugnati hanno rilevanza: se esistono atti pubblici o sentenze non contestati che trasferiscono la proprietà, essi possono influire sulla valutazione della domanda e sulla rilevanza di eventuali impugnazioni catastali.
- La prescrizione dei diritti va valutata con attenzione: l'azione per far valere diritti reali può essere soggetta a termini diversi e l'intervenuta decorrenza può essere utilizzata come motivo di estinzione, ma la rilevanza dipende dagli atti posti in essere e dalla loro impugnabilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 gen 2024Sentenza del 02/01/2024 n. 6 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 gen 2024Sentenza del 02/01/2024 n. 3 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
- Sentenza · 2 gen 2024Sentenza del 02/01/2024 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 2 gen 2024Sentenza del 02/01/2024 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
- Sentenza · 2 gen 2024Sentenza del 02/01/2024 n. 7 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 3 gen 2024Sentenza del 03/01/2024 n. 106 - Consiglio di Stato
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →