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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01790/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un invito di pagamento relativo a ICI per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013, deducendo in primo grado la prescrizione e la decadenza dei crediti e, in appello, anche vizi di forma dell’atto e l’erroneità della decisione di rigetto. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello affermando in modo sintetico che i vizi dedotti non erano fondati e che gli atti presupposti all’ingiunzione risultavano correttamente notificati. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha censurato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la sentenza di appello fosse priva di motivazione, solo apparente e sostanzialmente incomprensibile, perché meramente adesiva alla decisione di primo grado senza esporre le ragioni del rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si limitava a un richiamo acritico per relationem alla pronuncia di primo grado, senza riportarne o svilupparne i passaggi argomentativi e senza spiegare perché gli atti presupposti fossero stati correttamente notificati. Ha quindi affermato che la motivazione era solo apparente, collocata al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., con conseguente nullità della sentenza. Per questo ha cassato la decisione della Commissione tributaria regionale e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente è deducibile in cassazione come nullità processuale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la motivazione; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della doverosità di una motivazione effettiva e intelligibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione, al di sotto del quale la sentenza è nulla.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando il giudice non espone le ragioni logiche della decisione e non indica gli elementi di fatto e di prova posti a base del proprio convincimento.
  • Il richiamo per relationem alla decisione di primo grado è insufficiente se la sentenza d’appello non richiama i passaggi essenziali della motivazione richiamata e non spiega autonomamente le ragioni del proprio dissenso o adesione.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non coincide con la mera insufficienza argomentativa, ma con la mancanza, apparenza, perplessità o incomprensibilità della motivazione, cioè con la violazione del "minimo costituzionale".
  • Quando la motivazione è solo apparente, la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e la nullità è deducibile con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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