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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18819/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Iannone ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 17/11/2017 e il 17/11/2018. Il Tribunale aveva ritenuto ostativa la concessione del beneficio in ragione della partecipazione del ricorrente a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, contestata per il periodo da aprile 2017 al 1° ottobre 2018. Il ricorrente ha censurato l'inosservanza dell'art. 54 L. n. 354/1975 e la mancanza/manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che dalle sentenze di merito risultava che la sua partecipazione era cessata con l'arresto e che il Tribunale avrebbe fatto un generico richiamo al certificato del casellario senza un autonomo e specifico accertamento dell'attualità del vincolo associativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse valutato i provvedimenti di merito e correttamente richiamato la sentenza del GIP dalla quale risultava che le condotte partecipative erano perdurate fino al 1° ottobre 2018. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di "contestazione chiusa", l'offerta di contribuzione permanente all'associazione si presume valida fino a prova del recesso; la contraria affermazione del ricorrente (che la partecipazione fosse cessata con l'arresto) è risultata meramente assertiva poiché non era stata allegata né riprodotta la parte di motivazione del giudice di merito a sostegno di tale tesi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54

    l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione

    La Corte ricorda che per concedere la liberazione anticipata occorre valutare la disponibilità concreta del detenuto verso il trattamento rieducativo nel semestre considerato; il semestre va valutato frazionatamente ma comportamenti gravi possono riverberarsi su altri semestri

  • Cass. Sez. 1, n. 12841 del 31/01/2017 (Melodia)

    «In tema di liberazione anticipata, la partecipazione del condannato a un sodalizio di tipo mafioso... presuppone l'autonomo accertamento, in sede di procedimento di sorveglianza, dell'attualità ed effettività di perduranti legami del medesimo con la criminalità organizzata...»

    La partecipazione ad un sodalizio incompatibile con il trattamento rieducativo deve essere accertata in sede di sorveglianza nella sua attualità ed effettività e non può essere desunta soltanto da atteggiamenti soggettivi o dal mancato ravvedimento

  • Cass. Sez. 1, n. 3870 del 25/05/1999 (Molè)

    «La partecipazione del condannato a un sodalizio di tipo mafioso ... ove risultante da giudizio penale in corso va autonomamente accertata nella sua effettività e durata in sede di procedimento di sorveglianza e non preclude di per sé la concessione del beneficio per i semestri durante i quali il vincolo associativo non risulti in atto»

    Anche quando la partecipazione emerge da procedimento penale, il giudice di sorveglianza deve verificare l'effettiva durata del vincolo e può concedere il beneficio per i periodi in cui il vincolo non si sia protratto

  • Cass. Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021 (Giampà) e Cass. Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021 (Desio)

    Nel caso di contestazione 'chiusa', una volta accertata l'offerta di contribuzione permanente all'associazione, tale contributo si presume produttivo di effetti fino alla dimostrazione del recesso; spetta a chi allega la cessazione dimostrarla

Massime di principio

  • La concessione della liberazione anticipata va valutata semestre per semestre: si valuta la concreta partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo nel periodo specifico richiesto.
  • La partecipazione a un'associazione criminale, quando emersa in giudizio, richiede in sede di sorveglianza un autonomo accertamento della sua attualità ed effettività; non basta il richiamo generico alla contestazione o al casellario.
  • In caso di 'contestazione chiusa' (periodo di durata contestato nell'imputazione), la contribuzione permanente all'associazione si presume valida fino alla prova contraria della cessazione o del recesso; il detenuto ha l'onere di provare la cessazione dell'attività associativa.
  • Se il ricorrente afferma che la partecipazione è cessata per effetto di fatti descritti nelle sentenze di merito, deve riprodurre o allegare la parte di motivazione del giudice che sostiene tale conclusione; assunzioni meramente assertive non sono idonee.
  • La mancata ammissione del ricorso per inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in mancanza di elementi escludenti la colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante curare la completezza e la fondatezza documentale del ricorso in cassazione.

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