Cassazione Penale, Sentenza n. 25793/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ricusazione ex art. 37 c.p.p., contestando che i componenti della Seconda Sezione, dopo aver rigettato la richiesta di concordato sulla pena (art. 599-bis c.p.p.), avrebbero indebitamente manifestato il loro convincimento sul merito (in particolare sulle attenuanti generiche, sull'aggravante del numero delle persone e sulla recidiva), rendendo impossibile un giudizio equo nella prosecuzione del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'esposizione delle ragioni del rigetto della richiesta di concordato non costituisce di per sé una indebita manifestazione di convincimento ai sensi dell'art. 37 c.p.p., purché le valutazioni siano funzionalmente giustificate dalla fase procedimentale e non invadano senza nesso l'ambito della decisione finale. La sentenza ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui non si configura incompatibilità quando valutazioni di merito sono rese nella stessa fase processuale (principio di non configurabilità di incompatibilità "endofasica"). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Stabilisce le cause tassative di ricusazione per indebita manifestazione del convincimento; la Corte precisa che l'anticipazione è rilevante solo se priva di necessità funzionale e scollegata dalla fase procedimentale.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola il concordato sulla pena in appello; la Corte afferma che il rigetto della richiesta nel corso della stessa fase non determina automaticamente incompatibilità del collegio e che la sequenza procedurale prevede la prosecuzione del giudizio dallo stesso collegio.
Norma citata in rapporto alle questioni di incompatibilità; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che limita l'estensione delle cause di incompatibilità a ipotesi 'endofasiche'.
Prevede l'importo da versare alla Cassa delle Ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di €3.000,00.
art. 111 Cost.
art. 111, secondo comma, Cost.
Principio del giusto processo; richiamato come finalità cui l'istituto della ricusazione è funzionalmente diretto.
Massime di principio
- La ricusazione per indebita manifestazione del convincimento (art. 37 c.p.p.) è ammissibile solo se l'esternazione del giudice è priva di qualsiasi necessità funzionale e scollegata dalla fase procedimentale in cui è resa.
- Il rigetto di una richiesta di rito speciale o di concordato sulla pena nella stessa fase processuale (c.d. ipotesi "endofasica") non determina automaticamente l'incompatibilità del collegio a proseguire il giudizio; la continuità e la globalità della stessa fase giustificano la permanenza del medesimo giudice.
- Per essere fondata, la censura deve dimostrare che le dichiarazioni del giudice hanno invaso senza nesso funzionale il merito, anticipando in tutto o in parte l'esito finale; valutazioni necessarie all'atto non sono ricusabili.
- Le cause di ricusazione sono tassative e non ammettono applicazioni analogiche: va evitato un uso estensivo dell'istituto per profili di dissenso sulla motivazione o sugli apprezzamenti di merito resi nella stessa fase.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato può essere condannato a spese e a pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la valutazione di ammissibilità e fondatezza del ricorso è rilevante anche sotto il profilo sanzionatorio.
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