Cassazione Penale, Ordinanza n. 26899/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di rapina e maltrattamenti, deducendo con i primi due motivi censure sugli elementi costitutivi di entrambi i reati e, in sostanza, chiedendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una ricostruzione dei fatti più favorevole. Con l'ultimo motivo ha inoltre contestato il riconoscimento della continuazione tra i reati. La Corte rileva che i primi due motivi sono integralmente reiterativi e si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità; quanto alla continuazione, il motivo è proposto in carenza di interesse, poiché in difetto di riconoscimento della continuazione dovrebbe applicarsi il cumulo materiale delle pene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sui requisiti dei delitti di rapina e maltrattamenti mirassero soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito, il cui ragionamento era stato sorretto da motivazione логicamente e giuridicamente immune da vizi. Ha inoltre ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, il motivo relativo alla continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Prescrizione di anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di legittimità non può essere fondato sulla mera prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali ritenuta più favorevole dal ricorrente, quando la sentenza impugnata presenti motivazione logica e giuridicamente adeguata.
- Le censure che si limitano a contestare attendibilità della persona offesa, persistenza delle condotte violente o minacciose e finalità di profitto dell'agente sono inammissibili se risolvono in doglianze di merito non consentite in cassazione.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando, anche accogliendolo, non produrrebbe un risultato più favorevole per il ricorrente rispetto a quello già derivante dal regime sanzionatorio applicabile.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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