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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12784/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che non aveva disposto la sospensione dell'udienza del 7 dicembre 2021 e aveva comunque pronunciato la sentenza, nonostante ella avesse formulato espressa riserva di ricusazione nei confronti di uno dei componenti del collegio. Si deduceva l'abnormità del provvedimento, sostenendo che si trattava di un atto relativo alla capacità del giudice di giudicare nel singolo processo e non di una ordinanza procedimentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che l'ordinanza non fosse abnorme: era espressione di poteri riconosciuti dall'ordinamento e non determinava stasi del procedimento. Inoltre il motivo della ricusazione (la partecipazione di un componente del collegio alla dichiarazione di fallimento) era noto da oltre due anni, per cui la richiesta di differimento era tardiva. La Corte ha richiamato che il termine di tre giorni previsto dal secondo comma dell'art. 38 c.p.p. vale solo quando la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota durante la medesima udienza (intendendo per udienza l'unità quotidiana di lavoro), mentre se la causa è preesistente va esercitata nei termini di cui all'art. 491 c.p.p.; essendo quest'ultima norma di stretta interpretazione, non poteva essere concesso alcun differimento.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    La concessione del termine di tre giorni per dichiarare la ricusazione presuppone che la causa sia sorta o sia divenuta nota durante la stessa udienza; per 'udienza' si intende l'unità quotidiana di lavoro e non l'intero dibattimento.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di ricusazione va proposta entro il termine previsto da questa norma quando la causa è preesistente al singolo giorno di udienza; norma di stretta interpretazione che esclude differimenti se la causa era già nota.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U n. 11 del 09/07/1997; Sez. U n. 25957 del 26/03/2009; Sez. 5 n.16159 del 24/02/2016

    Orientamenti sul concetto di 'abnormità' del provvedimento (quando è estraneo all'ordinamento o determina stasi processuale) e chiarimenti sulla nozione di udienza e sull'applicabilità del termine di tre giorni.

Massime di principio

  • Una riserva di ricusazione nota prima dell'udienza deve essere proposta entro i termini ordinari (art. 491 c.p.p.); non è ammissibile ottenere il differimento invocando il termine di tre giorni dell'art. 38 c.p.p. quando la causa era già conosciuta.
  • Il rifiuto del giudice a sospendere l'udienza non è automaticamente 'abnorme' se rientra nei poteri attribuiti dall'ordinamento e non determina la stasi del processo; eventuali vizi possono essere fatti valere in sede di impugnazione della sentenza.
  • Il termine di tre giorni previsto dall'art. 38 c.p.p. si applica solo se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante la stessa giornata di udienza (unità quotidiana di lavoro).
  • Richieste tardive di differimento o di ricusazione possono essere respinte e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; quindi è importante sollevare tempestivamente l'eccezione di parte.

Testo integrale

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