Cassazione Penale, Ordinanza n. 35605/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La Corte di cassazione esamina i ricorsi di due imputati contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15 aprile 2025. Uno dei ricorsi è dichiarato inammissibile perché sottoscritto personalmente dal ricorrente, in violazione dell'art. 613 c.p.p. L'altro imputato, condannato per ricettazione, ha contestato la qualificazione giuridica della condotta, il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p., la mancata sostituzione della pena e la mancata rinnovazione dell'istruzione mediante il suo esame. La sentenza d'appello aveva valorizzato, quanto alla ricettazione, l'assenza di allegazioni difensive sul presunto furto e la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'auto, dotata di uno spadino inserito nel quadro di accensione; quanto all'attenuante, il valore del bene e l'irrilevanza del breve periodo di disponibilità dedotto dalla difesa; quanto alla sostituzione della pena, la gravità della condotta, la personalità dell'imputato e i numerosi e rilevanti precedenti penali. I motivi relativi a tali questioni sono stati ritenuti reiterativi, generici e privi di confronto con la motivazione d'appello, oltre a sollecitare una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti senza indicare travisamenti specifici e decisivi. La richiesta di rinnovazione mediante esame dell'imputato è stata implicitamente disattesa, non essendo stata indicata la decisività dell'esame.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Quello del primo imputato è inammissibile perché sottoscritto personalmente, in violazione dell'art. 613 c.p.p. I motivi dell'altro imputato sono inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.: sono reiterativi, non si confrontano con le argomentazioni logiche e analitiche della sentenza d'appello e chiedono una rivalutazione del materiale probatorio estranea al giudizio di legittimità. La Corte rileva inoltre che la richiesta di rinnovazione dell'istruzione mediante esame del ricorrente non indicava la decisività dell'atto. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il ricorso di Gernone Michele deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dallo stesso in violazione del disposto di cui all’art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la sottoscrizione viola le forme prescritte dall'art. 613 c.p.p.
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; considerato, conseguentemente, che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato
Il motivo di ricorso deve esporre in modo specifico le ragioni di diritto e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; è inammissibile la deduzione generica o meramente reiterativa che non si misuri con le argomentazioni della decisione.
quanto alla qualificazione giuridica della condotta ascritta di ricettazione (pag. 4, dove si è valorizzata la totale assenza di allegazioni difensive in ordine alla asserita commissione del furto e la chiara consapevolezza della provenienza delittuosa del bene che aveva uno spadino inserito nel quadro di accensione),
Nel caso concreto, la consapevolezza della provenienza delittuosa del veicolo è stata desunta anche dalla presenza dello spadino inserito nel quadro di accensione e dalla mancanza di allegazioni difensive a sostegno della diversa ipotesi prospettata.
alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui al comma quarto dell’art. 648 cod. pen. (pag. 6 dove si è richiamato il valore del bene e si è sottolineata l’inconferenza della allegazione difensiva in ordine al tempo limitato durante il quale il ricorrente avrebbe avuto a disposizione l’auto)
Nel caso esaminato, il valore del bene è stato ritenuto rilevante ai fini del diniego dell'attenuante, mentre la breve durata della disponibilità dell'auto è stata giudicata argomento inconferente.
Massime di principio
- La specificità del motivo di ricorso per cassazione va valutata anche in rapporto alla motivazione della decisione impugnata: non basta che la censura sia formulata in termini determinati, se manca una correlazione effettiva con le ragioni argomentate dal giudice di merito.
- Sono inammissibili i motivi che ripropongono le tesi già esaminate in appello senza confrontarsi con le risposte della sentenza impugnata o che sollecitano una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruzione mediante esame dell'imputato deve indicare la decisività dell'atto richiesto; in mancanza, il giudice d'appello può disattenderla implicitamente con la motivazione della decisione.
- La sottoscrizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato, quando contraria alle prescrizioni dell'art. 613 c.p.p., comporta l'inammissibilità del ricorso.
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