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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07493/2026 del 29/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società consumatrice finale di energia elettrica volta a ottenere dal proprio fornitore il rimborso di Euro 155.979,43, oltre interessi, corrisposti per l'anno 2011 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo illegittimo il tributo per contrasto con la direttiva 2008/118/CE e qualificando il rapporto tra utente e fornitore come "para-verticale". In appello, invece, la Corte territoriale aveva riformato la decisione e rigettato la domanda restitutoria, ritenendo che, alla luce della sentenza CGUE dell'11 aprile 2024, nei rapporti tra privati non fosse consentita la disapplicazione della norma interna contrastante con una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta; per effetto della riforma aveva condannato la società attrice a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (i) violazione o falsa applicazione della sentenza CGUE dell'11.04.2024, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il rimborso in un rapporto che la ricorrente riteneva rilevante anche alla luce del precedente del Tribunale; (ii) violazione dell'art. 363-bis c.p.c. per non avere la Corte d'appello disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione su una questione ritenuta di grave difficoltà interpretativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo per quanto di ragione, dichiarando assorbito il secondo. Ha però fondato la propria decisione non tanto sulla questione dell'efficacia orizzontale delle direttive, quanto sul fatto sopravvenuto decisivo rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 43/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511/1988, come convertito e sostituito, per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE. Da tale declaratoria discende, con effetti ex tunc salvo i rapporti esauriti, la contrarietà al diritto dell'Unione dell'addizionale provinciale sull'accisa elettrica e quindi la legittimità della domanda di rimborso proposta dai consumatori finali che l'abbiano versata al fornitore a titolo di rivalsa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 363-bis c.p.c.

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è qualificato come potere ufficioso del giudice di merito, non come onere la cui omissione sia censurabile dalle parti.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    È menzionato in relazione alla liquidazione degli interessi legali disposta dal Tribunale sulla somma riconosciuta in primo grado.

  • art. 6 d.l. n. 511/1988

    È la disciplina interna dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • art. 11 Cost.

    È indicato tra i parametri costituzionali violati dalla norma interna, in relazione al primato e all'osservanza del diritto dell'Unione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    È indicato quale parametro costituzionale violato per il contrasto della disciplina interna con gli obblighi derivanti dal diritto UE.

  • art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE

    È la disposizione eurounitaria rispetto alla quale la disciplina interna dell'addizionale è stata ritenuta incompatibile.

Massime di principio

  • La domanda di rimborso di un tributo versato a titolo di rivalsa è legittima quando la norma interna che lo prevede venga successivamente espunta dall'ordinamento con effetti ex tunc, salvo i rapporti esauriti.
  • Nel contenzioso tra privati, la questione sull'efficacia orizzontale delle direttive può diventare irrilevante se una declaratoria di illegittimità costituzionale rende direttamente indebita la prestazione richiesta in restituzione.
  • Il mancato esercizio del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. da parte del giudice di merito non integra, di per sé, un vizio denunciabile dalle parti, poiché il rinvio è rimesso a un potere officioso del giudice.
  • Quando interviene uno ius superveniens decisivo che modifica i parametri di giudizio, la Cassazione può fondare la decisione su tale sopravvenienza anche se le parti avevano discusso su un diverso profilo interpretativo.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma tributaria incompatibile con il diritto UE comporta, per i rapporti non esauriti, il riconoscimento del diritto alla ripetizione dell'indebito in favore di chi abbia pagato il tributo indebito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

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