Cassazione Penale, Sentenza n. 5830/2022 del 18/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità del ricorrente per ricettazione di quattro carte d'identità di provenienza illecita, possesso di documenti falsi e falsità materiale. Venivano dedotti: 1) contraddittoria motivazione circa la ricettazione della carta di identità n. AR4634755 in relazione alla sua estraneità al furto del modulo in bianco; 2) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo; 3) illegittimo aumento di pena in continuazione per l'art. 497-bis rispetto a precedenti qualificazioni di falso; 4) diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: il possesso della carta n. AR4634755 falsificata con la fotografia del ricorrente e senza giustificazione legittima legittima la contestazione della ricettazione, potendosi desumere l'elemento soggettivo anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza; la concorrenza tra ricettazione e falsità materiale è possibile quando il documento rubato in bianco venga poi contraffatto; non sussisteva la particolare tenuità della ricettazione, considerata la gravità complessiva della condotta (finalizzata a favorire la latitanza); gli aumenti per continuazione erano stati applicati correttamente e distintamente per i reati di falsità e per il possesso di documenti contraffatti; il diniego delle attenuanti generiche è stato implicitamente motivato richiamando indici di particolare gravità e allarme sociale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Rilevata l'applicabilità al reato di possesso di documenti di identificazione contraffatti; la Corte ha confermato l'incremento di pena in continuazione per il distinto reato di possesso.
Rilevata la configurazione della falsità materiale commessa da privato in certificazioni amministrative (contraffazione del modulo), motivo per un autonomo aumento di pena distinto da quello previsto per l'art. 497-bis.
Norme richiamate nella imputazione originaria; la Corte ha precisato che la qualificazione del fatto può variare in sede di giudizio senza riverberare l'assetto degli aumenti, purché i reati restino distinti.
art. 648, comma secondo, cod. pen.
Norma che disciplina l'attenuante per il ricettatore che restituisca o agevoli la restituzione della cosa; la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per riconoscere la 'particolare tenuità' o l'attenuante in relazione al comportamento complessivo dell'imputato.
Utilizzato per richiamare gli indici di valutazione per le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto presenti elementi (particolare gravità e allarme sociale) incompatibili con il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il possesso di un documento d'identità contraffatto, ottenuto su modulo in bianco provento di furto, con la propria fotografia apposta, può integrare sia il reato di ricettazione sia quello di falsità materiale: le due fattispecie possono concorrere perché descrivono condotte distinte sotto profilo strutturale e cronologico.
- Ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) può essere provato anche per deduzione logica e da elementi indiretti, tra cui l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza dell'oggetto ricevuto.
- La 'particolare tenuità' e l'eventuale attenuante ex art. 648 vanno valutate complessivamente tenendo conto delle modalità dell'azione, della personalità dell'imputato e del valore economico della cosa: non è sufficiente un singolo elemento attenuante se la condotta mostra rilevanza e pericolosità (es. finalità di favorire la latitanza).
- Gli aumenti di pena in continuazione possono essere applicati distintamente quando emergono reati diversi (es. contraffazione e possesso di documenti falsi) chiaramente qualificati e motivati in sentenza; l'indicazione precisa nel dispositivo della gravità e della correlazione dei reati evita un errore di duplicazione illegittima.
- Il giudice del merito adempie al dovere di motivazione con una valutazione complessiva delle risultanze e delle deduzioni delle parti; il mancato esame puntuale di ogni singola deduzione non vizi l'operato se la decisione mostra di avere considerato i fatti decisivi, potendo le difese essere implicitamente disattese quando incompatibili con il convincimento motivato.
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