Cassazione Penale, Sentenza n. 10951/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata. L'inammissibilità era stata dichiarata perché il reclamo era stato inviato a un indirizzo PEC diverso da quello individuato nel provvedimento del 9/11/2020 del Direttore generale dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) contestava che fosse stata applicata una causa di inammissibilità non prevista dalla legge; 2) censurava che il decreto fosse stato adottato dal Presidente (organo monocratico) anziché dall'organo collegiale; 3) denunciava motivazione apparente per avere il Tribunale reiterato l'inammissibilità senza richiamare le ragioni del primo provvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art. 24 del d.l. 28/10/2020, n.137 (convertito con legge 18/12/2020, n.176) che impone la trasmissione degli atti di impugnazione tramite PEC dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento, come individuato nel provvedimento del 9/11/2020; il mancato invio all'indirizzo indicato determina l'inammissibilità per effetto del comma 6-sexies e la dichiarazione di inammissibilità deve essere resa dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento (comma 6-septies). Il primo decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato l'inammissibilità per l'invio al PEC dell'ufficio diverso è stato ritenuto corretto; il successivo decreto del Presidente, benché adottato da organo monocratico funzionalmente incompetente, era meramente reiterativo e non mutava la situazione. Per tali ragioni il ricorso in cassazione è inammissibile. La Corte ha altresì ritenuto che non sussista colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e pertanto ha disposto la condanna alle sole spese processuali, escludendo l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende (richiamando la sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale); è stato inoltre richiamato che il provvedimento impugnabile sarebbe stato soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p.
Norme richiamate
art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176)
commi 4, 6-ter, 6-sexies, 6-septies
Imposizione della trasmissione degli atti di impugnazione tramite PEC dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento; la mancata trasmissione all'indirizzo indicato comporta inammissibilità e la dichiarazione di inammissibilità deve essere resa dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento
Norma richiamata come parametro delle censure di cassazione (motivi di inosservanza o erronea applicazione di legge)
Indica la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione; richiamato nel motivare il percorso di impugnazione dovuto
Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità: la Corte ha disposto solo l'onere delle spese processuali senza applicare la sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in considerazione dell'assenza di colpa
art. 69-bis e art. 71-sexies Ord. pen.; artt. 568, 519, 591, 125 cod. proc. pen.
Norme evocati dal ricorrente nei motivi di impugnazione per contestare l'operato degli organi giudicanti e le modalità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto prevalente l'applicazione delle disposizioni speciali emergenziali sull'uso della PEC (art. 24 d.l. n.137)
Massime di principio
- Durante la vigenza delle misure emergenziali COVID-19, gli atti di impugnazione devono essere trasmessi esclusivamente alla PEC indicata nel provvedimento di individuazione dell'ufficio: l'invio ad altro indirizzo PEC comporta inammissibilità dell'impugnazione.
- La dichiarazione di inammissibilità per mancato rispetto delle prescrizioni di deposito telematico va pronunciata dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con efficacia esecutiva, ai sensi delle disposizioni emergenziali.
- Se un successivo decreto di un diverso organo replicates la precedente declaratoria senza aggiungere motivazioni nuove, la reiterazione è meramente formale e non altera la legittimità della prima pronuncia; la cassazione contro tale reiterazione è inammissibile se il vizio sostanziale resta l'invio al PEC errato.
- La mancata conoscenza della regola di deposito telematico (errore nel recapito alla PEC) può escludere la colpa idonea a far scattare sanzioni aggiuntive (es. somme alla Cassa delle ammende); tuttavia l'inammissibilità dell'impugnazione permane.
- Contestazioni sulla competenza dell'organo che ha adottato il provvedimento (monocratico vs collegiale) possono essere irrilevanti quando l'atto impugnato è puramente reiterativo di una pronuncia precedente corretta; va verificato se vi sia sostanziale novità di contenuto e motivazione.
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