Cassazione Penale, Ordinanza n. 18540/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per bancarotta fraudolenta documentale. Con il primo motivo di ricorso si lamentava che la sentenza impugnata non avesse risposto alle doglianze svolte in appello circa l'assenza di falsificazione delle scritture contabili. Con il secondo motivo si chiedeva la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice, sostenendo che non vi fosse prova dell'impossibilità assoluta di ricostruire il patrimonio della società fallita, poiché le carenze documentali avrebbero al più creato difficoltà nella ricostruzione. Con il terzo motivo si reiterava la contestazione sulla mancanza di prova della falsificazione delle scritture, deducendo in modo generico anche un travisamento della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo di censure già proposte in appello e già disattese con motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, precisando che la bancarotta fraudolenta documentale sussiste anche quando la carenza, anche parziale, delle scritture contabili renda soltanto difficoltosa la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dell'impresa fallita. Il terzo motivo è stato considerato sostanzialmente una riproposizione del primo, con deduzione generica di travisamento probatorio. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale viene inquadrata come reato concorsuale fallimentare, integrato dalla falsificazione o dalla irregolare tenuta delle scritture che ostacolino la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
La decisione riguarda la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale nell'ambito della procedura fallimentare, con esclusione della riqualificazione in bancarotta semplice.
La Corte afferma che in sede di legittimità non è sindacabile la motivazione congrua con cui il giudice di merito abbia già disatteso censure riproposte dal ricorrente.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che ripropone in modo sostanzialmente identico doglianze già dedotte e disattese in appello è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e non meramente apparente.
- La bancarotta fraudolenta documentale è integrata non solo quando la falsificazione renda impossibile la ricostruzione del patrimonio, ma anche quando l'irregolarità o incompletezza delle scritture contabili provochi una significativa difficoltà ricostruttiva e imponga maggiori cautele investigative e contabili.
- La richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice non è accoglibile se la condotta documentale contestata supera la soglia della mera irregolarità e incide concretamente sulla tracciabilità della situazione economico-patrimoniale dell'impresa fallita.
- In sede di legittimità la denuncia generica di travisamento della prova non è sufficiente se si risolve nella mera reiterazione della contestazione di merito già esaminata dai giudici precedenti.
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