Sentenza del 18/01/2022 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di accertamento per tassa automobilistica 2014 fondato sul presupposto della Regione Veneto che l'art. 8 della l. n. 449/1997 riservi l'agevolazione solo ai veicoli intestati direttamente al disabile o ai familiari di cui il disabile sia fiscalmente a carico; nel caso l'auto era intestata alla madre e l'iscrizione nell'elenco delle esenzioni era cessata nel 2009, per cui la Regione negava l'esenzione
La decisione
Il giudice di primo grado (Commissione tributaria provinciale di Venezia) aveva accolto il ricorso annullando l'avviso, ritenendo sussistente l'esenzione per la presenza dell'adattamento speciale del veicolo e la presunzione che la madre trasportasse il figlio disabile. Il Collegio d'appello ha respinto l'appello della Regione, confermando integralmente la sentenza di primo grado e l'esenzione dal tributo; spese processuali compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
legge n. 449/1997
L'agevolazione per l'esenzione dalla tassa automobilistica va interpretata in funzione dell'uso oggettivo del veicolo per il trasporto del soggetto disabile; il requisito soggettivo dell'intestazione deve essere esteso al familiare che assiste/ha sostenuto la spesa per il disabile purché faccia parte del nucleo familiare che comprende il disabile stesso
Massime di principio
- L'esenzione per la tassa automobilistica si fonda soprattutto sul requisito oggettivo: il veicolo deve essere effettivamente adattato e destinato al trasporto del disabile; tale adattamento può creare una presunzione favorevole all'esenzione
- Il requisito soggettivo dell'intestazione del veicolo non va interpretato rigidamente solo come intestazione al disabile: può estendersi a familiari che supportano/trasportano il disabile e che hanno sostenuto la spesa, se appartenenti allo stesso nucleo familiare
- La cessazione di una precedente iscrizione in elenchi pubblici delle esenzioni non esclude automaticamente il diritto all'agevolazione se sussistono i requisiti oggettivi e il rapporto familiare/di cura giustificativo
- In situazioni analoghe è importante documentare l'adattamento tecnico del veicolo e la effettiva relazione di cura/convivenza fra il proprietario e il disabile per beneficiare dell'agevolazione
- Quando la questione presenta profili di novità interpretativa, i giudici possono compensare le spese processuali
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