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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17517/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 3/6/2021 con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. 26/7/1975 n.354) rispetto al residuo pena di circa tre anni per il reato di peculato (fatti commessi tra 2007 e 2009). Il Tribunale aveva fondato il rigetto soprattutto sulla relazione dell'UEPE che segnalava l'assenza di piena assunzione di responsabilità del condannato (costituita da una circoscrizione delle responsabilità a un ruolo marginale di mancato controllo). Il ricorrente ha dedotto che la mancata confessione completa non costituisce ostativo alla misura alternativa e ha richiamato molteplici indici positivi (incensuratezza pregressa, parziale ammissione, età avanzata, perdita dei beni patrimoniali per iniziative risarcitorie, impegno sociale e culturale) che avrebbero dovuto essere valutati.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, censurando il Tribunale per aver rigettato l'istanza valutando in via esclusiva la mancata confessione emersa dalla relazione UEPE. La Corte ha affermato il principio secondo cui la mancata ammissione degli addebiti non è di per sé ostativa all'affidamento in prova; il giudice deve invece valutare l'accettazione della sentenza e, soprattutto, l'evoluzione della personalità e gli elementi di reinserimento sociale successivi al reato. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47

    L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; interpretato nella sentenza come norma che richiede una valutazione complessiva della persona e del suo reinserimento, non la sola confessione del reato

  • Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019 (Catalano, Rv. 274993)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che la mancata ammissione degli addebiti non configura di per sé un motivo ostativo all'applicazione della misura alternativa; occorre valutare l'evoluzione della personalità e la prospettiva di reinserimento

  • Sez. 1, n. 13445 del 05/03/2013 (Bonzeri, Rv. 255653)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che non è necessaria la confessione del condannato per concedere una misura alternativa, sebbene il condannato debba comunque attivarsi concretamente per la rieducazione

Massime di principio

  • La mancata confessione integrale non è automaticamente ostativa all'affidamento in prova al servizio sociale; il giudice deve valutare il contesto complessivo
  • Occorre verificare se il condannato abbia in qualche modo accettato la decisione giudiziaria e la sanzione, e soprattutto valutare l'evoluzione della sua personalità dopo il fatto
  • Devono essere considerati indicatori di reinserimento sociale e comportamenti post-reato (incensuratezza, attività lavorative o associative, impegni sociali, età, perdita di beni in conseguenza di iniziative risarcitorie, ecc.)
  • La relazione dell'UEPE è elemento rilevante ma non decisivo: il giudice deve motivare puntualmente come ha valutato gli elementi favorevoli e sfavorevoli
  • Il rifiuto della misura senza adeguata motivazione sui fattori positivi e negativi rilevanti può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame
  • In procedimenti analoghi, è opportuno documentare e valorizzare i segnali concreti di reinserimento e cambiamento personale per aumentare le probabilità di accoglimento della misura alternativa

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