Sentenza del 22/12/2016 n. 26746 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 8.714,30 per interessi, maturati nel periodo 13 agosto 2003–1 marzo 2005 e iscritti a ruolo dopo la revoca della sospensione del loro calcolo. Gli interessi erano collegati a somme dovute per omessi versamenti d’imposta relativi al 1998, accertati con liquidazione automatizzata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, tra l’altro, che la propria adesione al condono tombale previsto dall’art. 9 della L. n. 289/2002 definisse ogni pendenza relativa alle annualità precedenti al 2002 e impedisse la richiesta degli interessi. L’Agenzia contestò inoltre che la questione del condono non fosse stata dedotta in primo grado e sostenne che la cartella riguardava interessi, non sanzioni.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo motivo dell’Agenzia relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c.: la società aveva richiamato il condono nel ricorso di primo grado quale fondamento dell’istanza di sgravio, perciò la questione rientrava nel thema decidendum. Ha accolto il secondo e il terzo motivo: il condono tombale esclude le sanzioni amministrative, ma non gli interessi, anche quando questi siano maturati sulla sorte capitale relativa a imposte oggetto della definizione. Ha quindi cassato la sentenza della CTR, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro la cartella. La società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 2.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purchè restino immutati il "petitum" e la "causa petendi" e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio.
Il giudice non viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato se decide sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa norma, purché non modifichi petitum e causa petendi e si fondi su fatti acquisiti ritualmente e sottoposti al contraddittorio.
la norma di cui al predetto art. 9, nel disciplinare il "condono tombale", esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative afferenti all'omesso versamento delle imposte dovute, ma non degli interessi, a nulla rilevando che gli stessi siano maturati in ordine alla sorta capitale dovuta a titolo d'imposta (oggetto del condono).
La definizione agevolata prevista dall’art. 9 esclude le sanzioni amministrative per gli omessi versamenti, ma non estingue gli interessi dovuti. Gli interessi restano esigibili anche se calcolati su un’imposta la cui posizione è stata definita mediante condono.
Art. 15, comma 3-bis, della L. n. 289/2002
il condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, e art. 15, comma 3 bis, riguarda solo l'atto di irrogazione delle sanzioni e non quello relativo agli interessi che pertanto potevano legittimamente essere richiesti dall'amministrazione
Nel quadro della definizione agevolata richiamata dalla decisione, la preclusione riguarda l’atto di irrogazione delle sanzioni e non la richiesta degli interessi.
La Corte può decidere direttamente la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; in questo caso, dopo aver cassato la sentenza della CTR, ha rigettato il ricorso originario della società.
Massime di principio
- Un condono fiscale che definisce le pendenze e preclude l’irrogazione di sanzioni non comporta automaticamente l’estinzione degli interessi: occorre verificare il testo della specifica disciplina e distinguere tra imposta, sanzioni e interessi.
- Gli interessi possono restare dovuti anche quando maturano su un’imposta riferita a un’annualità inclusa nel condono, se la norma agevolativa esclude soltanto le sanzioni.
- Il giudice può applicare una diversa qualificazione giuridica o ricostruzione dei fatti senza violare l’art. 112 c.p.c., purché restino invariati petitum e causa petendi e siano rispettati contraddittorio e regole di acquisizione della prova.
- Se la questione del condono è stata concretamente richiamata nel ricorso introduttivo come fondamento della domanda o delle contestazioni, il giudice può esaminarla anche se non è stata formulata con una specifica etichetta giuridica.
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