Cassazione Penale, Sentenza n. 25770/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 19/09/2022 contestando la qualificazione del fatto come delitto di strage (art. 422 c.p.), deducendo che mancava la concreta messa in pericolo dell'incolumità pubblica: al momento del fatto (ore 22:12) erano presenti esclusivamente le persone sedute al tavolo sulla pubblica via (un vicolo cieco), per cui l'azione sarebbe stata diretta solo contro un gruppo specifico di commensali e non contro una pluralità indeterminata di soggetti. Si censurano altresì valutazioni probatorie ritenute contraddittorie circa la presenza di ulteriori estranei sulla via.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, ritenendo che manchino i requisiti per la configurabilità del delitto di strage: difetta sia l'elemento oggettivo del pericolo per l'incolumità pubblica sia l'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza di esporre una pluralità indeterminata di persone a pericolo. La Corte ha precisato che la condotta appare rivolta a un gruppo determinato di persone (i commensali) e non a soggetti indeterminati; resta ferma la possibilità che, a giudizio del rinvio, sussistano altri reati contro l'incolumità individuale (es. omicidio plurimo).
Norme richiamate
art. 422 cod. pen. (delitto di strage)
La norma richiede, oltre all'intenzione di uccidere e alla morte di almeno una persona, il compimento di atti tali da porre in pericolo l'incolumità pubblica. La Corte interpreta il requisito del pericolo come riferito a una pluralità indeterminata di persone; l'indeterminatezza può essere intesa in senso quantitativo o qualitativo (casualità delle vittime). Va valutata alla luce delle circostanze di contesto e dello strumento usato.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. L. 176/2020
Richiamato per giustificare lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio con modalità emergenziali; la Corte conferma la regolarità della trattazione secondo le norme procedurali vigenti.
disposizioni successive sulle modalità di trattazione (proroga delle norme emergenziali)
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n.150, come introdotto dall'art. 5‑duodecies del d.l. 31/10/2022, n.162, conv. L. 199/2022
Richiamate per indicare la continuità normativa che ha consentito la trattazione del procedimento con le modalità emergenziali in camera di consiglio.
Massime di principio
- Per configurare la strage è necessario non solo l'intenzione omicida e l'esito mortale, ma anche la messa in pericolo dell'incolumità pubblica di una pluralità indeterminata di persone; l'elemento di indeterminatezza può essere quantitativo (numero indeterminato) o qualitativo (casualità delle vittime).
- Quando l'azione è diretta contro un gruppo specifico e riconoscibile (anche se composto da più persone), la fattispecie più corretta è l'omicidio plurimo o altri reati contro l'incolumità individuale e non la strage.
- La valutazione della pericolosità pubblica dipende fortemente dalle circostanze di contesto (luogo, ora, conformazione spaziale, numero di presenti, strumento usato); uno stesso mezzo (es. un'automobile) può integrare strage se l'uso rende imprevedibili e incontrollabili gli effetti su un pubblico indeterminato, o omicidio plurimo se l'attacco è mirato a vittime determinate.
- La prova utile a distinguere strage da omicidio plurimo richiede attenzione alla dinamica, alla modalità dell'azione, alle dichiarazioni dei testimoni e alle immagini: la sola presenza occasionale di terzi, soprattutto in orario notturno e in un vicolo chiuso, può non essere sufficiente a integrare il pericolo pubblico.
- Se la qualificazione come strage viene esclusa, il giudice deve comunque verificare e, se necessario, perseguire altre fattispecie più coerenti con la dinamica (omicidio volontario, omicidio plurimo, lesioni aggravate, ecc.).
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