Cassazione Civile, Ordinanza n. 02133/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un amministratore di condominio aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali asseritamente maturati per l'attività svolta in favore di un complesso condominiale. Il condominio ingiunto aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la nullità del decreto per erronea individuazione del destinatario e il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il ricorso monitorio identificasse in modo incerto il soggetto obbligato, anche perché in quella via esistevano più condomini autonomi e nel ricorso non era stato indicato il codice fiscale. In appello il condominio aveva insistito su tale eccezione e la corte territoriale aveva accolto l'appello, dichiarando la nullità del decreto per difetto di vocatio in ius e senza esaminare il merito della pretesa. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 633 e 645 c.p.c., sostenendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui deve essere scrutinata anche la fondatezza della domanda e la legittimazione passiva, non potendosi arrestare alla sola validità formale del decreto; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di pagamento; 3) omesso esame di documenti decisivi (fatture, missiva dell'avvocato del condominio, verbali di consegna dei rendiconti) idonei a provare che il destinatario effettivo del decreto fosse proprio il condominio resistente. Il condominio ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha dichiarato assorbito anche il ricorso incidentale condizionato del condominio. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché esamini preliminarmente la questione della legittimazione passiva dell'ingiunto e, sulla base degli accertamenti di fatto e della documentazione indicata, verifichi se il condominio fosse effettivamente il soggetto obbligato al pagamento. La Corte ha anche rimesso al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il procedimento monitorio è richiamato ai fini dei requisiti del decreto ingiuntivo, ma l'opposizione non si esaurisce nel controllo formale del provvedimento.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale devono essere esaminati anche la fondatezza della pretesa e i profili di legittimazione passiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio denunciato per violazione di legge nei primi due motivi del ricorso principale.
Richiamato quale parametro della dedotta omessa pronuncia sulla domanda di pagamento.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma invocata per il vizio processuale di omessa pronuncia.
La parte vittoriosa in primo grado, soccombente in appello sul gravame altrui, può limitarsi a riproporre le difese non esaminate senza proporre appello incidentale.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Usato dalla corte territoriale per qualificare come nullità del decreto il difetto di vocatio in ius per incertezza del destinatario, ma la Cassazione precisa che tale vizio era sanato dalla costituzione dell'ingiunto.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato per lamentare l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il controllo del giudice non può arrestarsi alla sola regolarità formale del decreto, ma deve investire il merito della pretesa azionata e gli elementi istruttori introdotti dalle parti.
- L'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione: il creditore mantiene la posizione sostanziale di attore e deve provare il fondamento della domanda, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e deduce i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
- La nullità del decreto per indeterminatezza del destinatario o difetto di vocatio in ius è sanata dalla costituzione del soggetto evocato in giudizio; una volta avvenuta la costituzione, il giudice deve verificare nel merito se il soggetto convenuto sia effettivamente quello obbligato.
- Quando sia contestata la legittimazione passiva dell'ingiunto, il giudice deve esaminare i documenti potenzialmente decisivi per l'identificazione del soggetto passivo, non potendo limitarsi a una declaratoria astratta di nullità del monitorio.
- La parte pienamente vittoriosa in primo grado, se il soccombente propone appello, non ha l'onere di proporre appello incidentale sulle domande o eccezioni assorbite o non esaminate, ma deve riproporle espressamente per evitare la presunzione di rinuncia.
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