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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02785/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto, in un giudizio ordinario definito dalla Corte d’appello di Genova, una sentenza che aveva dichiarato la risoluzione dei contratti di negoziazione di titoli conclusi con la banca e aveva riconosciuto in loro favore il diritto alla restituzione delle somme investite, oltre accessori e spese di lite. Successivamente hanno proposto domanda di insinuazione tardiva nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della banca. Il Tribunale di Milano ha dichiarato la domanda inammissibile ritenendola ultratardiva, perché proposta oltre il termine di sei mesi decorrente dall’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 181/2015 all’art. 89 TUB e senza prova di una causa non imputabile del ritardo. Con il ricorso per cassazione i creditori hanno sostenuto, in sintesi: 1) che la sentenza di merito sarebbe stata opponibile alla procedura e sufficiente per ottenere il pagamento senza ulteriore insinuazione; 2) che non fosse applicabile l’istituto dell’ammissione con riserva; 3) che fosse errata la valutazione sulla mancanza di giustificazione del ritardo dopo il venir meno dell’impedimento; 4) che le spese di lite liquidate nella sentenza d’appello fossero crediti prededucibili comunque ammissibili; 5) che fosse illegittima la disciplina transitoria dell’art. 3 d.lgs. n. 181/2015 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile alla procedura in corso la disciplina novellata dell’art. 89 TUB, con termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore per le domande tardive, salvo prova della non imputabilità del ritardo. Ha affermato che il credito restitutorio derivante dalla risoluzione dei contratti era comunque un credito concorsuale, da far valere mediante insinuazione al passivo, poiché la sentenza ordinaria resa contro la banca in LCA opera come titolo/accertamento ma non sostituisce il procedimento di verifica del passivo. Ha inoltre condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui il ritardo ulteriore, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, non era giustificato da alcuna causa esterna non imputabile. Ha escluso interesse concreto a coltivare la censura sulle spese prededucibili, osservando che, se prededucibili e non contestate, tali spese possono essere fatte valere anche fuori dal concorso; in ogni caso la domanda era stata proposta tardivamente ed era inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 l.fall.

    è richiamato come espressione del principio di inderogabilità dell’accertamento del passivo e del concorso formale anche nella liquidazione coatta amministrativa bancaria, per quanto compatibile.

  • art. 72 l.fall.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne fondi la decisione su una specifica interpretazione.

  • art. 80 T.U.B.

    prevede l’applicazione, per quanto non espressamente previsto nella liquidazione coatta delle banche, delle norme della legge fallimentare se compatibili.

  • art. 83 T.U.B.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza autonoma ratio decisoria espressa.

  • art. 86 T.U.B.

    disegna il procedimento di formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa bancaria, che resta procedimentalizzato e finalizzato alla celerità delle verifiche.

  • art. 87 T.U.B.

    è richiamato come norma che disciplina l’impugnazione delle decisioni sul passivo e il cui rito è oggetto della disciplina transitoria del d.lgs. n. 181/2015.

  • art. 88 T.U.B.

    si applica, per le procedure in corso, come modificato dal d.lgs. n. 181/2015, nell’ambito della disciplina transitoria richiamata dalla Corte.

  • art. 89 T.U.B.

    nella versione novellata consente le domande tardive oltre i sei mesi solo se il ritardo dipende da causa non imputabile; il termine decorre dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 181/2015 per le procedure in corso non ancora chiuse.

  • art. 91 T.U.B.

    richiamato dai ricorrenti nel quarto motivo; la Corte osserva che la questione delle spese prededucibili non incide, nel caso concreto, sull’inammissibilità della domanda tardiva.

  • art. 96 l.fall.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inapplicabilità dell’ammissione con riserva; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 101 legge fall.

    è indicato come parametro interpretativo estensibile alla liquidazione coatta amministrativa: il creditore ultratardivo deve dimostrare non solo l’impedimento iniziale, ma anche la causa dell’inerzia successiva alla cessazione dell’impedimento, attivandosi in un tempo ragionevole.

  • art. 111-bis l.fall.

    disciplina i crediti prededucibili, distinguendo tra contestati e non contestati; nel caso concreto la Corte rileva che, comunque, la domanda era stata proposta in via di insinuazione ed era tardiva.

  • art. 111 e segg. l.fall.

    richiamati dai ricorrenti nel quarto motivo senza che la Corte ne ricavi una diversa conclusione rispetto all’inammissibilità della domanda.

  • art. 212 l. fall.

    richiamato dai ricorrenti nel quarto motivo, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte.

  • art. 3 d.lgs. n. 181 del 2015

    dispone l’applicazione della nuova disciplina delle domande tardive anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso e stabilisce che, per tali procedure, il termine per le domande tardive decorre dall’entrata in vigore del decreto.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 31, d.lgs. n. 181 del 2015

    ha modificato l’art. 89 TUB introducendo il termine semestrale per le domande tardive salvo causa non imputabile.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato nel dispositivo quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 3 Cost.

    richiamato per la questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.

  • art. 24 Cost.

    richiamato per la questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata.

  • C. cost. n. 247/22

    è citata per affermare l’ampia discrezionalità del legislatore nella disciplina degli istituti processuali, nei limiti della non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

Massime di principio

  • Nella liquidazione coatta amministrativa delle banche, il credito concorsuale va fatto valere mediante insinuazione al passivo anche se sia intervenuta una sentenza ordinaria che ne abbia accertato il titolo o disposto la restituzione: la sentenza opera come antecedente logico o titolo dell’insinuazione, ma non sostituisce il procedimento di verifica del passivo.
  • La disciplina speciale dell’accertamento del passivo nella liquidazione coatta bancaria resta improntata al principio del concorso e all’inderogabilità della verifica dei crediti; le regole della legge fallimentare si applicano in quanto compatibili.
  • Per le domande tardive relative a procedure di liquidazione coatta amministrativa bancarie in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 181/2015, il termine semestrale decorre da tale entrata in vigore e l’ammissibilità oltre quel termine richiede la prova di una causa non imputabile del ritardo.
  • L’istante che invochi l’ammissibilità di una domanda ultratardiva deve dimostrare non solo l’impedimento iniziale, ma anche la causa esterna che abbia giustificato l’inerzia successiva alla cessazione dell’impedimento, dovendo l’attivazione avvenire in un termine ragionevole.
  • Il credito prededucibile non esonera, di per sé, dal rispetto delle regole procedurali quando venga fatto valere tramite insinuazione; se non contestato può essere azionato anche fuori dal concorso, ma la tardività dell’insinuazione ne impedisce comunque l’ammissione in quel giudizio.
  • La disciplina transitoria che applica immediatamente alle procedure pendenti il nuovo regime delle domande tardive non è irragionevole, poiché risponde a esigenze di celerità e non incide in modo arbitrario sulla tutela del creditore, anche perché è previsto il meccanismo protettivo dell’ammissione con riserva per i crediti ancora sub iudice.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioniMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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