Cassazione Penale, Ordinanza n. 02952/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla misura della pena, perché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione sufficiente e puntuale sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna per furto pluriaggravato. L'unico motivo di ricorso riguardava la ritenuta eccessività della pena, sostenendo che il trattamento sanzionatorio fosse sproporzionato; la Corte di cassazione ha però rilevato che la Corte territoriale aveva già adeguatamente motivato sulla determinazione della pena, con riferimento agli indici di natura personale e fattuale valorizzati.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limita a censurare la misura della pena è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e specifica sui criteri adottati per la commisurazione del trattamento sanzionatorio.
- La censura sull'eccessività della pena non può risolversi in una mera contrapposizione valutativa alla motivazione del giudice di merito, se quest'ultimo ha richiamato elementi personali e fattuali rilevanti e coerentemente apprezzati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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