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Ordinanza

Ordinanza n. 1949/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione del compenso al difensore nell’ambito del giudizio di appello

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di appello il ricorrente aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione del compenso professionale. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato aveva rigettato l’istanza, ritenendo di non poter adottare il giudizio anticipato e provvisorio previsto dall’art. 14 dell’Allegato II al d.lgs. n. 104/2010, poiché il Collegio d’appello aveva trattenuto la causa in decisione ai fini della sentenza in forma semplificata e l’intera controversia, compresa la domanda di patrocinio, era quindi nella disponibilità del Collegio. Dopo la definizione del giudizio con sentenza di accoglimento dell’appello, che non aveva pronunciato sull’ammissione al beneficio, il difensore ha chiesto al Consiglio di Stato di provvedere sull’istanza originaria e di liquidare il compenso, allegando la relativa parcella.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato l’istanza originaria e la documentazione giustificativa acquisita al fascicolo, ritenendo sussistenti i presupposti per l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Conseguentemente ha liquidato al difensore il compenso complessivo di € 2.000,00, oltre agli oneri di legge. L’ordinanza non ha riesaminato il merito della controversia principale, già definita con sentenza di accoglimento dell’appello.

Norme richiamate

  • art. 14, Allegato II, d.lgs. n. 104/2010

    il giudizio di ammissione anticipato e provvisorio

    La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato può adottare il giudizio anticipato e provvisorio nei limiti della propria competenza; quando il Collegio abbia trattenuto la causa in decisione, la valutazione sull’istanza di patrocinio spetta al Collegio giudicante.

Massime di principio

  • Quando il Collegio giudicante abbia trattenuto la causa in decisione e la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato non possa più rendere il giudizio anticipato e provvisorio, la decisione sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta al Collegio stesso.
  • Il giudice amministrativo può provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche dopo la definizione della controversia principale, qualora la sentenza non abbia pronunciato sul beneficio e l’istanza originaria sia ancora da decidere.
  • L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede la verifica della sussistenza dei relativi presupposti sulla base della documentazione giustificativa prodotta dall’istante; accertati tali presupposti, il giudice procede anche alla liquidazione del compenso spettante al difensore.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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