Ordinanza n. 633/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento Protocollo IA.2026.0032896 del 3.4.2026 dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA s.p.a., recante esclusione di Roche Diabetes Care Italy s.p.a. dal Lotto 5 – Sistema di monitoraggio glicemico per pazienti adulti e/o pediatrici – bassa tecnologia CIG B94626C4B8 della gara “ARIA_2025_052 – Diabetologia territoriale: microinfusori, sensori e sistemi integrati” indetta con determinazione n. 1027 del 19.11.2025 e dell’esclusione stessa così disposta; della relativa comunicazione di notifica a Roche Diabetes Care Italy s.p.a. del 3.4.2026 inviata tramite la piattaforma regionale di e-procurement Sintel; delle operazioni e valutazioni della Commissione Giudicatrice e dei connessi verbali, con specifico riferimento al n. 6 – richiamato nel provvedimento di esclusione e non meglio identificato – relativi all’esclusione dalla procedura di gara di Roche Diabetes Care Italy s.p.a., con riferimento al Lotto 5, per asserita non conformità dell’offerta tecnica ai requisiti previsti dagli atti di gara; occorrendo, della lex specialis di gara, ed in specie del documento di gara “Lotti e requisiti” richiamato dall’art. 2 del capitolato tecnico, ove sia interpretata ed applicata nel senso che il requisito del “monitoraggio intermittente del glucosio” non possa essere soddisfatto per equivalente, nei termini precisati; di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento di esclusione di cui al punto a.; per l’accertamento e la dichiarazione del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente per effetto degli atti impugnati, da risarcirsi in forma specifica, mediante riammissione di Roche Diabetes Care Italy s.p.a. alla procedura di gara in riferimento al Lotto 5, e solo in estremo subordine per equivalente; per la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente attraverso la reintegrazione in forma specifica, mediante riammissione di Roche Diabetes Care Italy s.p.a. alla procedura di gara in riferimento al Lotto 5, e solo in estremo subordine per equivalente. per quanto riguarda i motivi aggiunti del provvedimento del 30.4.2026, con cui l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA s.p.a. ha dato riscontro all’istanza di Roche Diabetes Care Italy s.p.a. del 9.4.2026 volta ad ottenere il riesame in autotutela del provvedimento Protocollo IA.2026.0032896 del 3.4.2026 dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA s.p.a. recante esclusione di Roche Diabetes Care Italy s.p.a. dal Lotto 5 – Sistema di monitoraggio glicemico per pazienti adulti e/o pediatrici – bassa tecnologia CIG B94626C4B8 della gara “ARIA_2025_052 – Diabetologia territoriale: microinfusori, sensori e sistemi integrati” indetta con determinazione n. 1027 del 19.11.2025 affermando che “il provvedimento di esclusione comunicato con Protocollo IA.2026.0032896 del 03/04/2026 non sarà oggetto di provvedimento di autotutela”; della relativa comunicazione via PEC a Roche Diabetes Care Italy s.p.a. Protocollo numero IA.2026.0040257 del 30.4.2026; delle valutazioni al riguardo condotte dalla Commissione Giudicatrice e dei relativi approfondimenti, di cui si riferisce nel provvedimento del 30.4.2026, delle operazioni e valutazioni della Commissione Giudicatrice e dei connessi verbali; del provvedimento Protocollo IA.2026.0032896 del 3.4.2026 dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA s.p.a., recante esclusione di Roche Diabetes Care Italy s.p.a. dal Lotto 5 – Sistema di monitoraggio glicemico per pazienti adulti e/o pediatrici – bassa tecnologia CIG B94626C4B8 della gara “ARIA_2025_052 – Diabetologia territoriale: microinfusori, sensori e sistemi integrati” indetta con determinazione n. 1027 del 19.11.2025 e dell’esclusione stessa così disposta, così come confermati dal provvedimento del 30.4.2026; di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento di esclusione di cui ai punti precedenti; per l’accertamento e la dichiarazione del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente per effetto degli atti impugnati, da risarcirsi in forma specifica, mediante riammissione di Roche Diabetes Care Italy s.p.a. alla procedura di gara in riferimento al Lotto 5, e solo in estremo subordine per equivalente; per la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente attraverso la reintegrazione in forma specifica, mediante riammissione di Roche Diabetes Care Italy s.p.a. alla procedura di gara in riferimento al Lotto 5, e solo in estremo subordine per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal Lotto 5 di una gara per sistemi di monitoraggio glicemico e successivo diniego di riesame in autotutela
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’esclusione dal Lotto 5 della procedura di gara indetta da ARIA s.p.a., disposta per asserita non conformità dell’offerta tecnica ai requisiti della lex specialis, nonché gli atti della commissione giudicatrice e i verbali richiamati. Ha contestato, inoltre, il successivo provvedimento con cui la stazione appaltante ha escluso l’esercizio dell’autotutela sul provvedimento di esclusione. Tra i profili dedotti rientra l’interpretazione della lex specialis e, in particolare, della possibilità di soddisfare per equivalente il requisito del monitoraggio intermittente del glucosio. È stata altresì proposta domanda risarcitoria, principalmente in forma specifica mediante riammissione alla gara e, in subordine, per equivalente. Nel giudizio cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso presenti profili di particolare complessità, non adeguatamente trattabili nella sede cautelare. Non ha quindi definito, neppure provvisoriamente, la fondatezza dei motivi relativi alla conformità dell’offerta, all’interpretazione della lex specialis, alle valutazioni della commissione e al diniego di autotutela. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito per il 22 ottobre 2026, ritenendo così adeguatamente tutelabili gli interessi della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Ritenuto comunque che gli interessi della ricorrente possano essere adeguatamente tutelati attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
In presenza di una controversia cautelarmente complessa, il giudice può non decidere immediatamente la domanda cautelare e fissare sollecitamente l’udienza di merito, quando tale soluzione assicuri una tutela adeguata degli interessi della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando il ricorso presenta profili di particolare complessità non adeguatamente trattabili in sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché definire nel merito la domanda cautelare.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce una forma di tutela cautelare interinale quando, valutate le circostanze del caso, essa sia idonea ad assicurare adeguatamente gli interessi della parte che ha chiesto la sospensione dell’atto.
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