Cassazione Penale, Sentenza n. 24063/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione del decreto penale di condanna del 10-11-2012. La difesa deduceva un vizio di motivazione: sosteneva che la sentenza di assoluzione nei confronti del coimputato Mario Brendas creasse un contrasto di giudicati idoneo a giustificare la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per l'inconciliabilità delle decisioni. Si affermava inoltre che gli elementi processuali non dimostravano la responsabilità di Antonio, mentre emergeva il coinvolgimento del figlio Cristoforo, e che l'ordinanza ha impedito l'acquisizione degli atti del processo a carico di Mario utili per l'accertamento della verità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia motivato correttamente l'inammissibilità: l'assoluzione di Mario si fondava su elementi fattuali specifici riferibili solo a lui (residenza in comune diverso, sentenza di usucapione che non includeva Mario fra i proprietari) e su valutazioni logico-valutative non idonee a escludere la responsabilità di Antonio. La Suprema Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, ai fini della revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), non basta il diverso esito processuale tra concorrenti quando i fatti storici sono ricostruiti in modo compatibile e le difformi conclusioni derivano da valutazioni diverse o dal diverso rito; occorre una incompatibilità oggettiva tra i fatti su cui si fondano le decisioni. Pertanto la declaratoria di inammissibilità non presenta vizi di legittimità. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p.
La revisione per contrasto di giudicati richiede un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici su cui si fondano decisioni irrevocabili; non è sufficiente il mero contrasto di esiti giudiziali o differenze valutative che non incidano sulla identità fattuale dell'accaduto.
Principio che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; qui applicato per addebitare al ricorrente le spese del procedimento di cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317; Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269757
Conferma il principio secondo cui non configura revisione la semplice diversità di esito tra processi relativi a concorsi di soggetti, se le decisioni sono basate su ricostruzioni dei fatti compatibili e le differenti conclusioni derivano da valutazioni o regimi probatori diversi; è necessaria una incompatibilità fattuale.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione ex art. 630(1)(a) è necessario dimostrare un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti accertati nelle due decisioni; un'abolizione o un'assoluzione del coimputato non basta se fondata su elementi non riferibili al ricorrente.
- Quando la sentenza assolutoria si basa su circostanze specifiche (es. diversa residenza, titoli di proprietà che escludono il soggetto assolto) tali circostanze devono essere chiaramente incompatibili con i fatti dichiarati nella condanna per determinare la revisione.
- Differenze di valutazione probatoria dovute a scelte di rito o a diverso regime di utilizzabilità delle prove non costituiscono di per sé motivo di revisione; va provata l'effettiva contraddizione tra le ricostruzioni fattuali.
- Se si intende invocare la revisione sulla base dell'assoluzione di un coimputato, è opportuno acquisire e indicare puntualmente gli atti del processo relativo al coimputato che esibiscono l'incompatibilità fattuale con la condanna del ricorrente.
- Nel predisporre l'istanza di revisione è utile concentrare l'argomentazione su elementi documentali o probatori che dimostrino che i fatti storici delle due decisioni non possono coesistere, evitando argomentazioni meramente valutative o speculative.
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