Cassazione Penale, Sentenza n. 32274/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamenta la nullità dell'udienza del 14/07/2020 e degli atti conseguenti per omessa notifica del rinvio del procedimento al difensore di fiducia designato (avv. Rocco Romellano). In particolare: il nuovo difensore si era costituito in udienza il 18/02/2020; il procedimento era stato rinviato all'11/03/2020 per legittimo impedimento, poi non tenuto a causa della pandemia da Covid-19; il giudizio è stato successivamente fissato e deciso il 14/07/2020 senza che la Cancelleria notificasse l'avviso di nuova udienza all'avv. Romellano, inviandolo invece al precedente difensore già revocato. Si deduce così la nullità di ordine generale prevista dall'art.178, lett. c), cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la mancata comunicazione del rinvio al difensore di fiducia ha determinato una nullità di ordine generale a regime intermedio, richiamando la disciplina emergenziale (d.l. 8/3/2020, n.11) e la giurisprudenza correlata. La nullità era stata tempestivamente dedotta con il ricorso in cassazione (primo atto utile). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
Norme richiamate
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La mancata notifica dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale; nel caso valutata come nullità a regime intermedio perché ha impedito la partecipazione del difensore.
art. 1, comma 1, d.l. 8 marzo 2020, n. 11
Norma della disciplina emergenziale per la pandemia: in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza durante l'emergenza, l'omessa notifica al difensore costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio.
artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.
La nullità di ordine generale a regime intermedio può essere sanata se non dedotta nei termini previsti da tali norme; dunque l'obiezione deve essere sollevata tempestivamente, altrimenti si perde il vizio.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Riferimento procedurale alla requisitoria scritta del Pubblico ministero ai sensi della citata disposizione; non incide sul giudizio di ammissibilità del motivo di cassazione qui esaminato.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021 (Guardiano, Rv. 281601)
Richiamata come orientamento analogo: omissione della comunicazione del rinvio d'ufficio durante l'emergenza Covid-19 determina nullità di ordine generale a regime intermedio.
Massime di principio
- La mancata comunicazione al difensore di fiducia di una nuova fissazione d'udienza, anche in regime di misure emergenziali, costituisce nullità di ordine generale che può comportare l'annullamento della decisione se tempestivamente dedotta.
- Tale nullità è qualificata come a "regime intermedio": è sanabile se l'interessato non la deduce nei termini previsti dagli artt. 180 e 182 c.p.p.; pertanto l'obiezione va sollevata subito (primo atto utile).
- Se la cancelleria invia l'avviso al difensore revocato anziché al difensore di fiducia, la notifica è viziata e può determinare l'invalidità del giudizio adottato in sua assenza.
- In situazioni analoghe la parte interessata deve tempestivamente far valere la nullità (anche in cassazione, se è il primo atto utile) per impedire la sanatoria del vizio; la rimessione a nuovo giudizio è la conseguenza pratica più probabile.
- È consigliabile conservare prova della iscrizione del nuovo difensore e, in caso di rinvio d'ufficio per cause emergenziali, sollecitare conferma scritta della nuova data o notifiche formali per evitare perdita di termini o partecipazione.
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