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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26718/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 178 c.p.p. lett. c) e delle norme emergenziali (d.l. n. 137/2020, art. 23-bis, comma 2, convertito nella legge n. 176/2020) per l'omessa considerazione, da parte della Corte di appello, delle conclusioni scritte depositate tempestivamente dalla difesa tramite PEC. La corte di merito aveva testualmente affermato che "il difensore non ha fatto pervenire conclusioni scritte", omettendo di rilevare la tardività delle conclusioni del Procuratore generale e di prendere in considerazione le prove documentali del deposito effettuato dalla difesa, con conseguente violazione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha accertato che le conclusioni difensive inviate via PEC e depositate tempestivamente non erano state considerate dalla Corte di appello, configurando una nullità generale relativa all'intervento e alla partecipazione attiva dell'imputato ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il proseguimento del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La mancata considerazione delle conclusioni difensive trasmesse via PEC integra una nullità generale riconducibile alla disciplina dell'intervento dell'imputato, perché le facoltà di presentare conclusioni costituiscono partecipazione attiva e cosciente al processo.

  • d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23-bis, comma 2 (conv. legge n. 176/2020)

    prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero e la facoltà per l'imputato di far pervenire al giudice conclusioni scritte entro il termine stabilito ("può presentare" le conclusioni entro il quinto giorno precedente l'udienza)

    La disposizione emergenziale riconosce alla difesa la facoltà di inviare conclusioni telematiche; tale facoltà rientra nell'ambito delle norme sull'intervento dell'imputato e la sua omissione di valutazione determina nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137

    Richiamata nella motivazione come riferimento alla disciplina emergenziale che affida regole procedurali specifiche per la trasmissione e valutazione delle conclusioni nel periodo pandemico; interpretata come norma che assicura la partecipazione telematica e i termini per le conclusioni scritte.

Massime di principio

  • Le conclusioni della difesa inviate tramite PEC e tempestivamente depositate devono essere effettivamente acquisite e valutate dal giudice; la loro omissione integra una nullità rilevante dell'intervento dell'imputato ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
  • Nella fase emergenziale regolata dal d.l. 137/2020 (conv. n. 176/2020), la facoltà di presentare conclusioni scritte via telematica è tutelata come strumento di partecipazione attiva dell'imputato: va garantito l'effettivo esercizio di tale diritto.
  • Il giudice di merito deve verificare nei registri e nel fascicolo telematico l'effettivo ricevimento delle comunicazioni/atti inviati via PEC dalla difesa e motivare, se del caso, sull'eventuale tardività o inefficacia della notifica.
  • La tardività o la mancata notifica delle conclusioni del pubblico ministero, ove rilevante, deve essere esplicitamente considerata in motivazione e non può essere oscurata da affermazioni errate sulla mancata presentazione da parte della difesa.
  • In caso di omissione di valutazione delle conclusioni difensive telematiche il rimedio puo' consistere nell'annullamento della sentenza impugnata (nullità ex art. 178 c.p.p.) e nella trasmissione degli atti ad altra sezione per il prosieguo, al fine di garantire un giudizio con effettiva partecipazione dell'imputato.

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