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Ordinanza

Ordinanza n. 2520/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, ​​del verbale di giudizio di non idoneità ed esclusione dal concorso per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, notificato in data 17 marzo 2026; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le modalità di espletamento degli accertamenti dell’efficienza fisica dei candidati, approvate con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 22 aprile 2025; nonché, ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso e delle relative disposizioni nella parte in cui siano interpretate o applicate nel senso di non consentire il differimento delle prove fisiche in presenza di impedimenti temporanei debitamente documentati.​​

Giustizia amministrativa202603909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di non idoneità ed esclusione dal concorso per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, adottato il 17 marzo 2026, nonché gli atti relativi alle modalità di svolgimento degli accertamenti dell'efficienza fisica e, ove occorra, il bando nella parte concernente il differimento delle prove fisiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità e l'esclusione dal concorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguardava il mancato superamento della prova di salto in alto e, in particolare, la possibilità di differire la prova per un impedimento fisico temporaneo documentato. Dal testo emerge che il ricorrente sosteneva di avere subito un infortunio o accusato un malore durante la prova, producendo un certificato medico del 18 marzo 2026. Sono stati inoltre contestati gli atti concernenti le modalità di espletamento degli accertamenti fisici e le disposizioni del bando, ove interpretate nel senso di escludere il differimento della prova.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di sufficienti elementi di fondatezza, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare. Ha rilevato che il mancato superamento del salto in alto era incontestato e che il verbale del 17 marzo 2026, dotato di fede privilegiata fino a querela di falso, non riportava alcuna dichiarazione immediata del candidato relativa a infortunio o malore. Il certificato medico prodotto non è stato ritenuto idoneo a fornire un principio di prova contrario, poiché era stato redatto il giorno successivo alla prova, non proveniva da un medico di struttura pubblica e non indicava una diagnosi, limitandosi ad attestare la necessità di due giorni di riposo e cure. La sospensione dell'efficacia degli atti impugnati è stata quindi negata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; il Tribunale ha valutato il ricorso secondo il sommario esame proprio della fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione di un giudizio di non idoneità a una prova fisica concorsuale richiede elementi di prova sufficienti a mettere in discussione il verbale della commissione, quando questo attesti il mancato superamento della prova e non riporti la dichiarazione immediata del candidato circa un infortunio o un malore.
  • Il verbale relativo allo svolgimento di una prova concorsuale fa fede fino a querela di falso per le circostanze direttamente constatate dalla commissione; una contestazione successiva deve essere sorretta da elementi probatori idonei a superarne l'efficacia probatoria.
  • Un certificato medico redatto il giorno successivo alla prova, privo di diagnosi, non proveniente da una struttura pubblica e limitato ad attestare la necessità di riposo e cure, non costituisce, di per sé, principio di prova sufficiente a scalfire il verbale di non idoneità.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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