Sentenza n. 1171/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per le campagne 1999/2000 e 2002/2003, con connesso aggiornamento del Registro nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui AGEA aveva ricalcolato il prelievo supplementare relativo alle campagne lattiero-casearie 1999/2000 e 2002/2003, adottata in ottemperanza a precedenti sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato i provvedimenti originari per contrasto della disciplina nazionale applicata con il diritto dell'Unione europea. Sono stati dedotti, tra gli altri, eccesso e carenza di potere, incompetenza, violazione del principio di legalità, dei principi unionali di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, non discriminazione ed effettività, violazione delle regole procedimentali, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, manifesta irragionevolezza e ingiustizia, violazione del giudicato e applicazione di norme abrogate. La ricorrente ha inoltre contestato l'insussistenza e l'errata quantificazione del prelievo, ha eccepito la prescrizione del credito e degli interessi, ha censurato il recupero degli interessi e dei debiti mediante compensazione con aiuti PAC e ha formulato una domanda risarcitoria. AGEA ha riferito di avere annullato, con successivo provvedimento, le comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell'11 agosto 2023, tra cui quella impugnata.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza dell'art. 10-bis del d.l. 69/2023, introdotto per recepire le sentenze della Corte di giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare, ha previsto nuovi parametri di ricalcolo, la decorrenza degli interessi dal 27 giugno 2019 e l'inefficacia delle comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Il provvedimento impugnato è pertanto divenuto inefficace ex lege e l'amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione sulla base dei dati nazionali di produzione disponibili; non sussiste quindi un interesse attuale all'annullamento. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata, perché non riproposta nelle conclusioni e formulata in termini generici, senza specifici elementi sull'esistenza di un danno risarcibile. Le spese sono state compensate per la definizione in rito determinata dalla sopravvenienza normativa e per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla l. 103/2023
La disposizione ha introdotto nuovi criteri per il ricalcolo del prelievo supplementare, ha limitato la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e ha privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.
Indicato nel ricorso quale base normativa del Registro nazionale dei debiti presso AGEA; il testo della sentenza non ne fornisce un'interpretazione autonoma.
Invocato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; il giudice non esamina nel merito la censura per la sopravvenuta improcedibilità.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'atto; la questione non è esaminata nel merito.
Regolamento (CEE) n. 3950/1992
Richiamato tra le disposizioni europee e nazionali concernenti il prelievo supplementare; le relative censure non sono esaminate nel merito.
Regolamento (CEE) n. 536/1993
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri di calcolo e alla ripartizione del prelievo; il giudice non decide tali questioni per sopravvenuta carenza di interesse.
Regolamento (CE) n. 1392/2001
Richiamato tra le norme europee applicabili al prelievo supplementare; il testo non contiene una specifica interpretazione giudiziale.
Regolamento (CE) n. 595/2004
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del prelievo; le relative censure non sono esaminate nel merito.
art. 73, par. 1, Regolamento (CE) n. 796/2004
Invocato per l'eccezione di prescrizione; la questione è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 3, comma 1, Regolamento (CE) n. 2988/1995
Invocato in subordine per la prescrizione; il giudice non esamina l'eccezione nel merito.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa priva di efficacia il provvedimento impugnato e impone all'amministrazione di adottare un nuovo atto secondo criteri diversi, viene meno l'interesse attuale all'annullamento e la relativa domanda deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La domanda risarcitoria proposta nel giudizio amministrativo è inammissibile quando sia formulata in modo generico, non contenga specifici elementi sull'esistenza e sull'entità del danno e non sia riproposta nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
- La sopravvenienza normativa che determina la definizione in rito del giudizio, unitamente alla peculiarità e complessità della controversia, può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 ago 2026Sentenza n. 373/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 ago 2026Sentenza n. 374/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 ago 2026Sentenza n. 375/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 ago 2026Sentenza n. 376/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 ago 2026Sentenza n. 377/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 ago 2026Sentenza n. 1168/2026 - Brescia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →