Cassazione Penale, Sentenza n. 43886/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo diretto e per equivalente (fino a euro 309.782,90) disposta dal GIP nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale "Grande Mercato di Cina" per i reati fiscali ritenuti aggravanti (art. 4 e 5 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva difetto di fumus e di periculum in mora, carenza di motivazione, uso di atti provenienti da procedimenti diversi senza garanzie difensive, inesistenza di documentazione probante i ricavi contestati e contraddittorietà tra le imputazioni (art. 493-ter c.p. e reati fiscali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure siano eccentriche rispetto al provvedimento ablativo (riguardavano reati non pertinenti alla misura) e che, in materia di misure reali, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge (in particolare per mancanza o mera apparenza della motivazione). La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha valutato adeguatamente fumus e periculum alla luce degli elementi investigativi (GdF e operazioni bancarie) e ha quindi respinto il gravame. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e all'onere di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata tra le fattispecie per cui è stato disposto il sequestro (reato fiscale). La Corte ricorda che le norme tributarie possono trovare applicazione anche con riguardo a redditi di derivazione illecita, salvo specifiche cause ostative (es. sequestro/confisca nel medesimo periodo di imposta).
Norma sulla dichiarazione infedele dei redditi, richiamata tra i capi contestati; la Corte ribadisce la giurisprudenza secondo cui il reato sussiste anche per redditi di origine illecita, con i limiti già indicati.
Stabilisce che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte applica tale principio per dichiarare inammissibili le censure di merito e di logica motivazionale.
Norma sul corredo motivazionale dei provvedimenti; la Procura generale aveva richiamato l'ipotesi in cui la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente quale vizio rilevante in cassazione.
Norma che disciplina le spese del procedimento in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del giudizio.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla facoltà del Procuratore generale di proporre conclusioni scritte nell'ambito del procedimento di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo reale è ammissibile solo per violazione di legge: non è ammesso un sindacato libero sulla valutazione dei fatti o sulla logicità/manifesta contraddittorietà della motivazione, salvo che manchi completamente o sia meramente apparente.
- Le censure che riguardano reati o atti estranei alla misura disposta (questioni 'eccentriche') possono essere dichiarate prive di interesse e non sindacabili in cassazione del sequestro.
- La giurisprudenza di legittimità ammette l'assoggettabilità a tassazione di redditi di provenienza illecita, salvo il caso in cui i relativi proventi siano già stati sequestrati o confiscati nel medesimo periodo d'imposta, il che può incidere sulla configurabilità del reato fiscale.
- L'utilizzo di atti o risultanze investigative originati in altri procedimenti non è in linea di principio illegittimo; il pubblico ministero può estrarre e utilizzare tali atti per nuove iscrizioni o approfondimenti, salvo specifiche violazioni dei diritti di difesa dimostrate concretamente.
- Per contrastare efficacemente un provvedimento di sequestro occorre dimostrare, con elementi specifici e pertinenti alla misura, l'assenza del fumus delicti o l'inesistenza del periculum (ad es. mancanza di indizi concreti di possibile dissipazione del patrimonio), non limitandosi ad affermazioni generiche.
- I giudici del riesame e della Cassazione non rimettono in discussione la valutazione probatoria svolta dal GIP se questa risulta motivata e sostenuta da elementi concreti (es. operazioni bancarie rilevanti che indicano capacità di sottrazione delle risorse).
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