Cassazione Penale, Ordinanza n. 01478/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta a uno degli imputati e confermato la condanna dell’altro per tentato furto aggravato in concorso, entrambe le posizioni restando ferme quanto alla responsabilità. In cassazione i difensori hanno proposto due distinti ricorsi: per uno degli imputati si deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego della pena sostitutiva in luogo della pena detentiva, assumendosi che il precedente beneficio della sospensione condizionale avesse inciso illegittimamente sulla valutazione; per l’altro si lamentava violazione di legge per il mancato riconoscimento della conversione della pena inflitta in una pena sostitutiva. I difensori hanno poi depositato memoria insistendo per l’accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a riproporre i medesimi argomenti già sottoposti al giudice di secondo grado e da questi motivatamente respinti, senza una critica argomentata specifica sui punti decisivi della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L’atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi non assolvono alla funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato e non si confrontano con la sua motivazione.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all’inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere una critica argomentata alla decisione impugnata: non è sufficiente reiterare in modo quasi testuale i motivi già dedotti in appello.
- L’inammissibilità consegue quando il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a denunciare genericamente carenze o illogicità motivazionali.
- La riproposizione di questioni già esaminate e respinte in secondo grado, senza indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione impugnata, non è idonea a fondare un valido motivo di legittimità.
- All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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