Cassazione Civile, Ordinanza n. 29284/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La procedura concorsuale ricorrente aveva chiesto la revoca fallimentare ex art. 67, comma 2, legge fallimentare di un pagamento di euro 10.329,14 eseguito in favore della banca. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, riformando, aveva respinto la revocatoria ritenendo che il pagamento fosse riconducibile alla persona fisica del socio imprenditore individuale, e non alla società fallita, con conseguente difetto di legittimazione attiva del curatore del fallimento sociale. Con il ricorso per cassazione la curatela ha denunciato la violazione degli artt. 147 e 148 legge fallimentare, sostenendo che il curatore del fallimento della società di persone è legittimato ad agire per la revoca degli atti di disposizione compiuti dal socio, poiché l'effetto recuperatorio giova all'intero ceto creditorio e non solo ai creditori personali del socio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha affermato che, in tema di società di persone, il curatore del fallimento sociale è legittimato ad agire in revocatoria per gli atti dispositivi del socio, anche se il pagamento sia riferibile alla persona fisica, perché l'incremento patrimoniale conseguente all'azione favoreggia sia i creditori personali del socio sia quelli della società. Ha quindi escluso che rilevasse un preteso giudicato interno sulla natura irrevocabile del pagamento per essere stato compiuto da un terzo, osservando che la Corte d'appello aveva deciso solo sul difetto di legittimazione attiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, L.F.
revoca ex art. 67 comma 2° L.F.
la revocatoria fallimentare era l'azione proposta dalla curatela per recuperare al patrimonio concorsuale il pagamento eseguito in periodo sospetto.
art. 147 L.F.
richiamato come norma che, nel fallimento della società di persone, consente di estendere gli effetti concorsuali e giustifica la legittimazione del curatore sociale ad agire anche sugli atti del socio.
art. 148 L.F.
richiamato insieme all'art. 147 L.F. a fondamento della legittimazione del curatore del fallimento sociale rispetto agli atti dispositivi del socio.
richiamato per dare atto della definizione camerale con relazione e memoria.
Massime di principio
- Nel fallimento di una società di persone, il curatore della massa sociale è legittimato ad esercitare l'azione revocatoria fallimentare anche contro atti di disposizione compiuti dal socio persona fisica, quando il recupero patrimoniale incida utilmente sul soddisfacimento del ceto creditorio complessivo.
- Ai fini della legittimazione ad agire non è निर्णisivo che il curatore spenda il nome del solo fallimento sociale o del solo fallimento del socio, purché l'azione sia idonea a produrre effetti a vantaggio delle masse concorsuali interessate.
- L'eventuale distinzione tra masse del fallimento della società e del socio non esclude la legittimazione del curatore sociale, poiché l'effetto recuperatorio della revocatoria si riflette sul soddisfacimento anche dei creditori della società.
- Non può ritenersi formato un giudicato interno sulla irrevocabilità dell'atto se la sentenza d'appello ha deciso esclusivamente sulla legittimazione attiva del curatore e non ha autonomamente affermato l'irrevocabilità del pagamento per essere stato compiuto da un terzo.
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