Ordinanza n. 66/2026 - Torino, Sezione 1
per l'esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 329 del 24.07.2025 di questo Tribunale, concernente l’impugnazione, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - “dell'ordinanza n. 4 del 28 giugno 2023, con cui il Comune di Fontaneto d'Agogna ha ordinato all'odierno ricorrente «di demolire il fabbricato costruito in assenza della prescritta Autorizzazione paesaggistica sull'area di sua proprietà, identificata al mappale n. 806» nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato o successivo”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 22 dicembre 2023: - “della nota prot. n. 9059 del 16 ottobre 2023 con cui il Comune di Fontaneto d'Agogna comunica diniego su istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, relativamente agli interventi sul fondo identificato al mappale n. 806 del NCEU nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato o successivo, ed in particolare, in quanto occorra, della nota prot. n. 9949 del 14 novembre 2023”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 1° luglio 2025: - “della nota prot. n. 4126 dell’8 maggio 2025 con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Fontaneto d'Agogna ha comunicato che la Giunta comunale ha deliberato la sospensione dell'istruttoria in merito all'istanza di P.d.C. ed accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria depositata in data 10 marzo 2025 - prot. n. 2030/2025 - Pratica n. 2025/21; - della delibera della Giunta comunale n. 29 del 6 maggio 2025; - di ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato o successivo a quelli impugnati”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare, rilevando che il Comune resistente aveva provveduto a richiedere alla Soprintendenza il parere previsto in relazione all’istanza di sanatoria. Le spese della fase processuale sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della controversia.
Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 329 del 24 luglio 2025, relativa alla richiesta del parere della Soprintendenza nell’ambito dell’istanza di sanatoria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto una domanda di esecuzione, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., dell’ordinanza cautelare n. 329 del 24 luglio 2025 emessa dal TAR Piemonte nel giudizio avente a oggetto un’ordinanza comunale di demolizione di un fabbricato costruito in assenza di autorizzazione paesaggistica, il diniego di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica e la successiva sospensione dell’istruttoria relativa a un’istanza di sanatoria. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla domanda esecutiva, poiché il Comune ha richiesto alla Soprintendenza il parere di competenza sull’istanza di sanatoria, dando così esecuzione all’ordinanza cautelare.
Norme richiamate
Consente di chiedere l’esecuzione delle misure cautelari; nel caso concreto, l’avvenuta esecuzione da parte dell’amministrazione ha determinato la cessazione della materia del contendere sulla domanda esecutiva.
Massime di principio
- La domanda di esecuzione di un’ordinanza cautelare diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adempie concretamente all’obbligo conformativo derivante dalla misura cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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