Ordinanza n. 4879/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma quanto al ricorso n. 2303 del 2020: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per La Puglia - Sezione Staccata di Lecce (sezione Prima) n. 01567/2019, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 2302 del 2020: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per La Puglia - Sezione Staccata di Lecce (sezione Prima) n. 01566/2019, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenze del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, nn. 1566/2019 e 1567/2019
Esito
La controversia
La Regione Puglia ha proposto due appelli avverso le sentenze del TAR Puglia relative a controversie connesse, riunite dal Consiglio di Stato. Per la definizione dei punti controversi è stata disposta una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a., avente ad oggetto l'acquisizione e l'esame di documentazione tecnica, cartografica, catastale e urbanistica. Il verificatore ha chiesto una nuova proroga di sei mesi, motivandola con la difficoltà di reperire presso gli uffici competenti tutta la documentazione necessaria, inclusi elaborati tecnici, ortofoto, dati catastali georeferiti e certificati di destinazione urbanistica. Le parti non si sono opposte alla proroga, pur sollecitando il deposito della verificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di proroga del verificatore, ritenendo giustificate le difficoltà tecniche e documentali in relazione alla complessità della controversia. Ha assegnato al verificatore sei mesi dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare una bozza della relazione, con avviso alle parti; queste potranno formulare osservazioni e rilievi nei successivi trenta giorni. Il verificatore dovrà quindi depositare la relazione finale entro ulteriori trenta giorni, esaminando specificamente le osservazioni delle parti e riepilogando in un paragrafo conclusivo i quesiti e le relative risposte. È stata inoltre precisata la facoltà del verificatore di acquisire elaborati e documenti presso le amministrazioni, cui è imposto di prestare collaborazione e ausilio. La mancata collaborazione del Comune potrà essere valutata dal Collegio ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., anche ai fini della liquidazione delle spese di lite. La fissazione dell'ulteriore udienza pubblica è stata riservata a separato decreto presidenziale. Non è stata definita la domanda di annullamento né è stato deciso il merito degli appelli.
Norme richiamate
La verificazione è utilizzata come mezzo istruttorio tecnico per dirimere i punti controversi della causa.
il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla condotta del Comune
La mancata collaborazione dell'amministrazione all'attività istruttoria può essere valutata dal giudice quale argomento di prova.
art. 71 t.u. n. 115/2002
istanza nel termine di cui all’art. 71 t.u. n. 115/2002
Il verificatore deve presentare l'istanza per la liquidazione del compenso nel termine previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- In presenza di una controversia tecnicamente complessa, il giudice amministrativo può prorogare il termine assegnato al verificatore quando la richiesta sia motivata da difficoltà oggettive di reperimento o acquisizione della documentazione necessaria.
- Il verificatore nominato dal giudice può acquisire presso le amministrazioni gli elaborati e i documenti ritenuti opportuni per lo svolgimento dell'incarico, e le amministrazioni interessate devono prestare la necessaria collaborazione.
- La mancata collaborazione dell'amministrazione all'attività di verificazione può consentire al giudice di trarre argomenti di prova dalla condotta dell'amministrazione e di tenerne conto nella liquidazione delle spese di lite.
- La relazione di verificazione deve consentire il contraddittorio tecnico: il verificatore deposita una bozza, le parti possono formulare osservazioni e rilievi, e la relazione finale deve esaminarli specificamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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