Cassazione Civile, Sentenza n. 27360/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Milano che, nel riconoscere e costituire una servitù coattiva di passo pedonale e carraio sul mappale 9578 a favore dei mappali dei resistenti, aveva escluso la rilevanza e l'ammissione di un documento (atto del 26.11.1970 e allegati) prodotto tardivamente dalla ricorrente nella comparsa conclusionale del giudizio di rinvio. La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.345 c.p.c. (per la non valutazione del documento come indispensabile) e omesso esame di fatto decisivo (art.1051 e 1052 c.c.) sull'interclusione dei fondi a vantaggio dei quali è stata costituita la servitù.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo relativo alla produzione documentale tardiva, confermando che nel giudizio di rinvio è preclusa l'acquisizione di nuovi documenti salvo strettissime eccezioni non ricorrenti nel caso. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sull'omesso esame dell'interclusione, osservando che la Corte d'appello aveva esaminato e confermato l'interclusione sulla base della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e che le osservazioni della ricorrente erano di fatto una contestazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e determinazione degli onorari.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio opera la regola di preclusione alla produzione di nuovi documenti; è ammessa nuova prova solo per fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o impossibilità di produrre prima per causa di forza maggiore. La Corte ha ritenuto che il documento prodotto in comparsa conclusionale non rientrasse nelle eccezioni e non fosse indispensabile alla luce della CTU
Invocato dalla ricorrente per vizio di motivazione con riferimento all'art.345 c.p.c.; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché la preclusione processuale alla produzione tardiva era correttamente applicata dal giudice di merito
Norma che limita il sindacato in Cassazione all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la Corte ha ritenuto che l'interclusione fosse stata effettivamente esaminata dal giudice di merito (sulla base della CTU), perciò il motivo era infondato
Richiamato nel contesto del giudizio di rinvio come limite alle conclusioni e alle nuove prove delle parti: ribadisce i limiti procedurali nell'atto di riassunzione dopo cassazione
Rilevante per la materia delle servitù; la decisione evidenzia che l'accertamento dell'interclusione (presupposto per la servitù coattiva) deve essere basato su adeguata prova e può essere desunto da CTU
Norma richiamata in relazione ai criteri per la costituzione della servitù; la Corte ha ritenuto correttamente valutati gli elementi richiesti per la costituzione coattiva in base alla consulenza tecnica e alla situazione di fatto
Norma sul contributo unificato: la Corte prende atto dell'eventuale ulteriore versamento dovuto dalla ricorrente a complemento del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio dopo cassazione è in linea di massima preclusa la produzione di nuovi documenti; ammissibili solo se si rientra nelle eccezioni tassative (fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento, impossibilità di produrre prima per causa di forza maggiore).
- La produzione tardiva di documenti nella comparsa conclusionale è generalmente inammissibile, specie se non era richiamata nell'atto di riassunzione; la parte doveva allegare tempestivamente gli elementi ostativi alla costituzione della servitù già nel primo grado.
- L'onere di provare l'interclusione sussiste per chi chiede la servitù coattiva, ma il giudice può ritenere sufficiente la prova tecnica (CTU); le valutazioni di fatto fondate su CTU sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Il vizio di motivazione dedotto in Cassazione ai sensi dell'art.360 comma 1 n.5 c.p.c. è circoscritto: va provato l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti; mere contestazioni di merito su valutazioni probatorie non integrano il motivo.
- Se una parte vuole opporsi alla costituzione di una servitù coattiva con l'esistenza di una via alternativa, deve produrre e richiamare tempestivamente la documentazione probatoria e non può introdurla tardivamente nella comparsa conclusionale del giudizio di rinvio.
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