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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27362/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda di accertamento della simulazione del rogito del 13.10.1995. La vicenda origina dalla vendita di un edificio di Aprilia (sei unità) per un prezzo molto inferiore al valore di mercato, che secondo il ricorrente era in realtà una cessione a garanzia (patto commissorio occulto) a fronte di debiti di Aprilfrutta S.r.l. e di Rocca Cosimo verso i fratelli Pannozzo (circa lire 625.000.000). Si censura la Corte d'Appello per aver adottato un esame formale delle clausole del rogito (escludendo l'esistenza di clausole di retrocessione) e per non avere valutato la funzione economica complessiva dell'operazione, la mancata corresponsione del contante indicato nell'atto, la transazione del 18.12.2006 intervenuta tra le parti e il mutamento della difesa dei Pannozzo. In sostanza il ricorso deduce violazione del divieto di patto commissorio e vizi di motivazione nella valutazione della prova e della condotta delle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i quattro motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha censurato la Corte d'Appello per essersi limitata a un esame formale delle clausole senza svolgere l'indagine teleologica e funzionale richiesta dalla giurisprudenza di legittimità sul divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c. e correlati). La Cassazione ha richiamato l'ampia giurisprudenza che impone di valutare l'assetto economico complessivo, il nesso teleologico tra più negozi e la condotta delle parti prima e dopo gli atti, e ha disposto il rinvio al giudice di merito perché riesamini la fattispecie alla luce di tali principi (valutando, tra l'altro, la procura a vendere dell'8.9.1995, la transazione del 18.12.2006, il mancato versamento del contante e gli indici di sproporzione tra prezzo e valore). Sono dunque accolte le doglianze del ricorrente e la causa è rimessa al giudice di merito per nuovo esame; le ulteriori questioni sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 2744 c.c.

    Divieto del patto commissorio: la Corte interpreta l'articolo in senso sostanziale/teleologico, ritenendo che la nullità debba essere accertata anche quando il trasferimento di un bene sia, in concreto, utilizzato come garanzia fuori dagli schemi formali del patto commissorio. Occorre valutare la funzione economica complessiva dell'operazione.

  • art. 1963 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2744: la Corte estende la tutela contro patto commissorio occulto anche a negozi diversi che, funzionalmente collegati, perseguono il medesimo risultato di garanzia vietato dalla legge.

  • art. 1344 c.c.

    Norma sulla nullità per causa illecita: utilizzata per motivare che un negozio la cui causa reale sia volta ad eludere il divieto del patto commissorio può essere nullo perché la causa è snaturata rispetto alla tipologia apparente.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamata nei principi sul collegamento negoziale: serve a valutare l'illiceità della causa/comportamento negoziale unitario quando più atti sono funzionalmente collegati per conseguire un fine illecito.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato in tema di autonomia contrattuale: il collegamento negoziale è espressione dell'autonomia privata, ma è limitato dalle norme imperative (es. divieto del patto commissorio) e va valutato nel suo significato economico complessivo.

  • art. 1851 c.c.

    Richiamato nel confronto con il 'patto marciano' (meccanismo lecito di riequilibrio): la Corte segnala che clausole che prevedano stima imparziale e restituzione dell'eccedenza possono rendere l'operazione lecita e scongiurare l'applicazione del divieto, se previste con modalità oggettive.

Massime di principio

  • Per valutare l'esistenza di un patto commissorio occorre un esame teleologico e funzionale dell'operazione, non solo un'analisi formale delle clausole contenute negli atti.
  • Il giudice deve considerare l'assetto economico complessivo e i rapporti di dare/avere tra tutte le parti coinvolte (anche terzi) e la condotta antecedente e successiva alla stipula.
  • Indizi tipici: prezzo significativamente sottostimato rispetto al valore di mercato, mancato versamento della parte in contanti prevista, atti collegati (procure, preliminari, transazioni) che rivelano un interesse comune a garantire il credito.
  • Possono integrare il patto commissorio anche più negozi tra soggetti diversi se risultano funzionalmente connessi e finalizzati al medesimo scopo di garanzia.
  • La presenza di clausole di tutela (es. patto marciano con stima imparziale e obbligo di versare l'eccedenza) può rendere lecita un'operazione altrimenti sospetta; l'assenza di tali garanzie oggettive costituisce elemento aggravante.
  • La decisione di merito deve motivare in modo congruo la valutazione degli elementi di prova (testimonianze, transazioni intercorse, comportamenti processuali) e spiegare perché gli indici di funzione di garanzia sono o non sono ravvisati.
  • In caso di mutamento difensivo o di transazioni intervenute tra le parti, il giudice deve valutare rilevanza e coerenza di tali atti rispetto alla ricostruzione della causa reale dell'operazione.

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