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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27375/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia possessoria relativa al terrazzo annesso all'appartamento del Khan: la ricorrente aveva apposto tubazioni e praticato fori per l'impianto di riscaldamento sul muro del terrazzo ritenuto dal Khan di uso esclusivo. Il Tribunale di Roma emise provvedimento interdittale con ordine di rimozione, confermato in composizione collegiale; in un successivo giudizio sul merito il Giudice accolse la domanda possessoria del Khan. La Talia propose appello e poi ricorso per cassazione con 13 motivi, lamentando, fra l'altro, violazioni normative (art. 281 sexies, art. 1170 c.c., art. 112 c.p.c., art. 102 c.p.c., ecc.), omesso esame di fatti rilevanti (consistenza dei lavori, compossesso del terrazzo), mancata considerazione delle delibere condominiali e carenza del requisito dell'ultrannualità del possesso. Il Khan resistette con controricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per più ragioni concorrenti. Principalmente è stata rilevata la violazione dell'art. 366 comma 1 n.3 c.p.c. per la sezione "fatti di causa" eccessivamente estesa, confusa e non sintetica; inoltre tutti i motivi, pur esaminati in via di principio, sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità, per mancato confronto con la motivazione della Corte d'appello o perché riconducibili a rivisitazione del merito e della valutazione probatoria (cosa non consentita in Cassazione). È stata inoltre confermata l'irrilevanza, nel giudizio possessorio, della prova della titolarità del diritto di proprietà e la tardività dell'eccezione relativa al possesso ultrannuale. Il ricorso è stato dunque rigettato (inammissibile) e la ricorrente condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità in favore del Khan, liquidate in € 3.200,00 oltre accessori, con statuizione sul versamento del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 comma 1 n.3 cod. proc. civ.

    Richiede che la parte ricorrente fornisca una sezione "fatti di causa" sintetica e pertinente; la sua inosservanza può determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 281 sexies cod. proc. civ.

    Consente al giudice di scegliere la forma di definizione del procedimento; la Corte di merito ha ritenuto che la norma non delimiti ambiti di applicazione precisi ma rimetta la scelta al prudente apprezzamento del giudicante.

  • art. 281 quinquies cod. proc. civ.

    Richiamato dalla motivazione come riferimento normativo correlato alla disciplina delle modalità di decisione; la Corte ha confrontato la scelta procedimentale con la normativa di riferimento.

  • art. 360 n.3 cod. proc. civ.

    La denuncia di nullità per omesso esame di fatto deve essere specifica e dimostrare che il fatto non sia stato considerato; confusione e genericità rendono il motivo inammissibile.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio del contraddittorio e della necessità di motivazione: la Corte ha ritenuto che la ricorrente non si sia confrontata con le motivazioni della Corte d'appello, rendendo inammissibili le censure.

  • art. 1170 cod. civ.

    Riferito in relazione alla questione della manutenzione e alla rilevanza dell'ultrannualità del possesso; la Corte ha osservato che tale eccezione è stata proposta tardivamente e dunque irrilevante nel giudizio possessorio.

  • art. 102 cod. proc. civ.

    La norma relativa alla chiamata in causa di terzi (litisconsorzio) non opera automaticamente nel giudizio possessorio; la Corte d'appello ha ritenuto che non fosse configurabile litisconsorzio necessario con tutti i condomini.

  • art. 1130 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle delibere assembleari; la Corte ha ritenuto però che le delibere non autorizzassero l'occupazione del bene altrui e pertanto fossero irrilevanti nel giudizio.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio secondo cui le spese seguono la soccombenza: applicato per giustificare la condanna della ricorrente alle spese, dato l'esito favorevole del Khan nel merito.

  • art. 96 comma 3 cod. proc. civ.

    Richiesta dalla ricorrente come possibile strumento di non applicazione delle spese, ma la Corte ha ritenuto non sussistere i presupposti per la sua applicazione.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Invocato con riferimento alla presunta omessa motivazione su un motivo; la Corte ha ritenuto la censura non autosufficiente e comunque assorbita da altro esame motivazionale.

  • art. 13 comma 1 quater dPR 115/2002

    Dispositivo relativo al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente.

  • Cass. sez. 3 n. 16059/17

    Giurisprudenza richiamata a conferma che la violazione dei requisiti dell'art. 366 comma 1 n.3 può comportare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • Cass. sez. 3 n. 1905/12

    Ulteriore precedente utilizzato per sottolineare il corretto richiamo alla sanzione dell'inammissibilità in caso di mancata osservanza dell'art. 366 comma 1 n.3.

Massime di principio

  • In Cassazione la sezione "fatti di causa" deve essere sintetica e pertinente: eccessive riproduzioni documentali o ricostruzioni confuse possono provocare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici, confrontarsi direttamente con la motivazione della decisione impugnata e indicare la norma ritenuta violata; argomentazioni generiche o mera riproposizione del merito sono inammissibili.
  • La Corte di legittimità non è sede di riapprezzamento del merito o della valutazione probatoria: le censure che si risolvono in diverso apprezzamento dei fatti o delle prove non sono idonee in Cassazione.
  • Nel processo possessorio la questione della titolarità del diritto di proprietà è generalmente irrilevante rispetto alla tutela del possesso; è possibile agire in tutela possessoria anche senza produrre il titolo di proprietà.
  • Le eccezioni che incidono sui requisiti dell'azione (es. assenza dell'ultrannualità del possesso) devono essere tempestivamente proposte nel processo, altrimenti possono essere considerate inammissibili o tardive.
  • Il giudizio possessorio non implica automaticamente litisconsorzio necessario con tutti i condomini: vanno evocati solo coloro che sono dedotti autori del turbamento o del disturbo.
  • Le delibere assembleari non autorizzano la lesione del possesso altrui: l'autorizzazione all'installazione di impianti è limitata al rispetto dei diritti di terzi e non legittima collocazioni su beni altrui.

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