Cassazione Civile, Sentenza n. 27416/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva che la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato la nullità della vendita immobiliare e contestualmente condannato Capitolina al rilascio degli immobili potesse avere efficacia esecutiva immediata, ancorché la pronuncia di nullità non fosse ancora passata in giudicato. In secondo luogo si censurava la decisione di merito che aveva ritenuto spettanti a Capitolina i canoni di locazione percepiti da Ecoambiente fino al passaggio in giudicato, nonostante la vendita fosse stata dichiarata nulla.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la statuizione di rilascio dell'immobile, nella fattispecie, sia meramente dipendente dall'effetto costitutivo della declaratoria di nullità e pertanto possa essere messa in esecuzione provvisoria prima del definitivo passaggio in giudicato. Ha invece cassato la decisione di merito e rimandato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per rideterminare anche la questione dei canoni di locazione (secondo motivo assorbito). La Suprema Corte ha fissato il principio di diritto secondo cui le statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive sono immediatamente esecutive solo se meriamente dipendenti dall'effetto costitutivo; non sono esecutive prima del giudicato se legate da nesso di sinallagmaticità o di corrispettività alla statuizione costitutiva.
Norme richiamate
L'art. 282 c.p.c. regola l'esecutività provvisoria della sentenza di primo grado: la Corte interpreta la norma nel senso che l'esecutività provvisoria non si applica automaticamente alle sentenze costitutive o dichiarative, ma solo alle statuizioni condannatorie che non risultino vincolate da sinallagmaticità o corrispettività con la parte costitutiva
Richiamato nella ricostruzione delle parti: l'art. 283 concerne la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; la Corte lo prende in considerazione nel quadro delle regole sull'esecutorietà provvisoria
Richiamato come principio generale sul giudicato; la Corte lo colloca nel contesto della necessità del passaggio in giudicato nelle ipotesi in cui gli effetti esecutivi possano alterare l'assetto delle parti
Articolo richiamato nel secondo motivo relativo all'ultrapetizione e ai limiti della domanda: la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo, ma riconosce che va riesaminata la questione dei canoni alla stregua dei provvedimenti da emettere in sede di rinvio
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla richiesta di esecuzione in forma specifica o contenuto dell'esecuzione, ma il motivo è stato assorbito e la questione rimessa al giudice del rinvio
Norma evocata nella giurisprudenza richiamata (obbligo di concludere il contratto di compravendita): la Corte utilizza i precedenti su casi analoghi per distinguere rapporti di sinallagmaticità e corrispettività rispetto alla mera dipendenza
Massime di principio
- Le statuizioni di condanna contenute in una sentenza costitutiva non sono automaticamente esecutive: occorre valutare il rapporto tra la condanna e la statuizione costitutiva
- Se il capo condannatorio è legato alla statuizione costitutiva da sinallagmaticità o da corrispettività (es. condanna al pagamento del prezzo o conguaglio strettamente connesso all'assegnazione), la sua esecuzione provvisoria prima del giudicato non è consentita
- Se la condanna è meramente dipendente dall'effetto costitutivo (cioè limita la situazione reale alla situazione giuridica già accertata senza creare un nuovo assetto di interessi), la sua immediata esecutività può essere ammessa
- Nel caso di immobili trasferiti con atto dichiarato nullo, la condanna al rilascio è spesso meramente dipendente dalla declaratoria di nullità e quindi, salvo specifici nessi di corrispettività o sinallagmaticità, può essere eseguita provvisoriamente prima del giudicato
- Quando un immobile oggetto di sentenza è locato, l'obbligo del conduttore di versare i canoni permane; se la proprietà è ritenuta nulla, il giudice del rinvio dovrà determinare il legittimo destinatario dei canoni alla data della pronuncia
- In situazioni analoghe è opportuno analizzare preventivamente la natura del legame tra le statuizioni (sinallagmaticità, corrispettività, dipendenza, accessorietà) per decidere sulla possibilità di esecuzione provvisoria e per valutare i rischi di alterazione della parità tra le parti
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